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Anagrafe tributaria: sicurezza e accessi: proroga degli adempimenti - 21 ottobre 2010 [1767204]

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[doc. web n. 1767204]

vedi anche
[provv. 26 novembre 2009]
[provv. 18 settembre 2008]
[provv. 26 marzo 2009]
[provv. 2 luglio 2009]
[provv. 17 luglio 2009]
[provv. 23 luglio 2009 "3270 enti esterni"]
[provv. 23 luglio 2009 "Siatel"]
[provv. 24 settembre 2009]
[provv. 26 marzo 2010]

Anagrafe tributaria: sicurezza e accessi: proroga degli adempimenti - 21 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 18 settembre 2008 con il quale il Garante ha prescritto all´Agenzia delle entrate una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e di incrementare i livelli di sicurezza degli accessi all´Anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all´amministrazione finanziaria, fornendo riscontro a questa Autorità circa la loro attuazione al decorso dei termini ivi stabiliti;

VISTO che dagli atti del predetto provvedimento del Garante del 18 settembre 2008 risulta, in particolare, che "l´Agenzia autorizza gli accessi all´Anagrafe tributaria solo in seguito alla stipula di apposite convenzioni" (cfr. punto 1);

VISTE le prescrizioni impartite dal Garante con il predetto provvedimento del 18 settembre 2008, secondo le quali "con cadenza periodica annuale, l´Agenzia deve verificare l´attualità delle finalità per cui ha concesso l´accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all´art. 19 del Codice e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. All´esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti" (lett. a), I) secondo punto, del provvedimento del 18 settembre 2008);

VISTO il provvedimento del Garante del 26 marzo 2010 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2010 il termine per l´adempimento da parte dell´Agenzia delle citate prescrizioni contenute alla lett. a), I), secondo punto del provvedimento dell´Autorità del 18 settembre 2008;

VISTA la nota dell´Agenzia delle entrate (15 ottobre 2010, prot. n.2010/142981) con la quale richiede di prorogare al 15 febbraio 2011 il termine per l´adempimento delle sopra richiamate prescrizioni contenute alla lett. a), I), secondo punto del provvedimento dell´Autorità del 18 settembre 2008, evidenziando, a tal fine, che:

a) per quanto riguarda l´attività di sua stretta competenza l´Agenzia ha già posto in essere gli adempimenti prescritti dal Garante nel provvedimento del 18 settembre 2008, impegnandosi, in particolare, a promuovere, in tempo utile, la stipula delle convenzioni da parte di circa 9000 enti esterni;
b) la prima fase del processo di stipula delle convenzioni prevede la comunicazione da parte dei comuni del nominativo e dei recapiti del responsabile della convenzione;
c) una volta completato il procedimento di stipula, necessario anche per consentire all´ente sottoscrittore gli adempimenti tecnologici di sicurezza successivi alla stipula, sarà possibile per l´ente accedere in modalità sicura alla banca dati dell´Anagrafe tributaria;
d) ad oggi questa registrazione è stata effettuata solo da circa la metà dei comuni previsti;
e) con riferimento al completamento della procedura di stipula delle convenzioni, l´Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha manifestato all´Agenzia, con nota del 23 settembre 2010 (prot. n. 35/FL/SS/af-10), la necessità di un ripensamento dei termini posti dal Garante con il provvedimento del 26 marzo 2010, in ragione sia delle "innovazioni organizzative richieste dai comuni per l´accesso a Punto Fisco", sia della "necessità di farle accompagnare da una specifica campagna informativa per superare tutte le perplessità e le problematiche che già nella prima fase del processo di stipula gli stessi comuni hanno sollevato", nonché della "concomitanza di questi adempimenti con quelli inediti introdotti da diverse norme di legge";
f) questa richiesta è considerata ragionevole dall´Agenzia stessa, anche in ragione delle ulteriori e delicate attività che i comuni sono chiamati ora a svolgere per quanto concerne la lotta all´evasione fiscale;
g) da parte dell´Agenzia stessa si ritiene, tuttavia, più congruo un tempo di proroga maggiore rispetto a quello prospettato dall´Anci, in ragione sia dell´esperienza maturata nella gestione dei rapporti con un numero elevato di soggetti -anche molto differenti tra loro-, sia in considerazione delle ripetute richieste di chiarimenti provenienti da parte dei comuni coinvolti, sia alla luce della consapevolezza che è necessario prevedere un tempo tecnico per consentire all´Agenzia stessa di rendere attuabili le misure già esistenti sui propri sistemi, sia in vista dell´avvicinarsi delle scadenze di fine anno che vedono tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività istituzionali relative alla chiusura dei lavori dell´anno in corso;
h) da parte dell´Agenzia stessa si ritiene che tale richiesta di proroga sia necessaria anche al fine di evitare che vengano applicate le misure inibitorie previste nel provvedimento del Garante del 18 settembre 2008 alla lett. a), par. I), secondo punto;
i) da parte dell´Agenzia si ritiene, pertanto, opportuna sulla base delle predette considerazioni, una proroga fino al 15 febbraio 2011;
j) successivamente a tale data, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione, oppure di mancata adozione delle misure di sicurezza previste in convenzione, troverà applicazione la misura dell´inibizione degli accessi all´Anagrafe tributaria prescritta nel provvedimento dell´Autorità Garante del 18 settembre 2008 lett. a), par. I), secondo punto, lasciando in ogni caso la possibilità, agli amministratori locali ed ai responsabili della convenzione degli enti inibiti, di poter realizzare gli adempimenti mancanti indispensabili a riattivare l´accesso degli operatori all´Anagrafe tributaria;

CONSIDERATA la rilevanza delle finalità istituzionali perseguite con i collegamenti all´Anagrafe tributaria da parte degli enti esterni con i quali l´Agenzia ha in corso il processo di stipula delle convenzioni, nonché la complessità delle procedure intraprese per l´adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 18 settembre 2008;

CONSIDERATA, altresì, la congruità del termine di proroga richiesto dall´Agenzia dell´entrate, sia in ragione della prospettata complessità della gestione -specie in prossimità delle scadenze di fine anno- dei rapporti con i numerosi enti con i quali occorre stipulare le convenzioni, sia in relazione alle ulteriori motivazioni sopra richiamate alle lettere e) e g) del presente provvedimento, riconducibili, anche alla luce delle considerazioni formulate dall´Anci all´Agenzia delle entrate, alle specifiche esigenze dei comuni nell´ambito delle procedure relative alla stipula delle convenzioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, preso atto della richiesta formulata dall´Agenzia delle entrate con la nota del del 15 ottobre 2010 e tenuto conto delle considerazioni sopra formulate, dispone che:

a) le prescrizioni impartite con il provvedimento del 18 settembre 2008, lett. a), I), secondo punto, siano prorogate al 15 febbraio 2011;

b) l´adempimento di tali prescrizioni da parte dell´Agenzia delle entrate dovrà essere documentato puntualmente a questa Autorità entro il predetto termine.

ROMA, 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli



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