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No alla ricerca in tv degli adottati - 8 aprile 2010 [1718160]

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[doc. web n. 1718160]

vedi anche
[comunicato stampa]
[provv. del 6 maggio 2010]

No alla ricerca in tv degli adottati: blocco del trattamento - 8 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTE le segnalazioni dell´avv. Francesca Ichino Pellizzi e dell´Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (di seguito "ANFAA”), presentate rispettivamente il 12 e 19 marzo 2010, con le quali è stata lamentata una violazione di legge in relazione al trattamento di dati personali riferibili a vicende di adozione effettuato nel corso della puntata del 10 marzo 2010 del programma Festa Italiana, trasmesso da Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito Rai S.p.a.) sulla rete televisiva RAI UNO;

VISTA la successiva segnalazione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova nella quale viene ulteriormente precisato che nel corso della predetta puntata del 10 marzo "è stata ospitata e promossa una ricerca, da parte del genitore naturale, della figlia adottata con l´indicazione pubblica di elementi identificanti quali il nome di battesimo e  l´età esatta";

RILEVATO che nelle segnalazioni è stato altresì rappresentato che il citato programma televisivo di RAIUNO si è occupato altre volte di vicende analoghe, nell´ambito di un´apposita rubrica denominata "Ti cerco”, finalizzata a favorire la ricerca degli adottati da parte dei genitori naturali o viceversa;

RILEVATO che l´ANFAA ha denunciato gli stessi fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione alla previsione di cui all´art. 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell´adozione e dell´affidamento dei minori, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149);

VISTA la richiesta di informazioni formulata a Rai S.p.a. in data 25 marzo 2010 nella quale il Garante ha altresì chiesto alla Società, nelle more dello svolgimento dell´istruttoria, di valutare l´opportunità di sospendere la trattazione di vicende analoghe nel corso della trasmissione, considerata la loro delicatezza;

ESAMINATA la registrazione della puntata del 10 marzo indicata nelle segnalazioni e valutati i chiarimenti e le osservazioni pervenuti al riguardo da Rai S.p.a. in data 29 marzo e in occasione dell´audizione richiesta dalla Società medesima, tenutasi in data 2 aprile;

CONSIDERATO che Rai S.p.a. ha dichiarato che "la puntata del 10 marzo 2010 è stata già vincolata nella parte relativa ai fatti oggetto di segnalazione inerenti alla problematica delle adozioni, in modo che non verrà ulteriormente programmata";

RILEVATO che, nel corso della predetta audizione, Rai S.p.a. ha altresì precisato che "la finalità del programma non è quella di agevolare ricerche di genitori naturali e figli degli stessi";

VISTO tuttavia che, nelle more dell´istruttoria sui fatti segnalati, è pervenuta un´ulteriore segnalazione dell´ANFAA nella quale si rappresenta che: a) nella puntata del 30 marzo è stato presentato il caso di una ragazza alla  ricerca del fratello biologico e, a tal fine, con le modalità già segnalate per la puntata del 10 marzo, "in sovrimpressione scorreva un appello in cui si invitava chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto con la redazione tramite il numero verde indicato"; b) nella puntata del 1° aprile, in un caso analogo di ricerca da parte di una donna adottata della sorella minore, anch´essa adottata, "oltre al solito appello nei sottotitoli, è stato anche mandato in onda un filmato con le immagini della minore risalente al periodo precedente l´inserimento in famiglia adottiva";

RILEVATO che, come già ricordato da questa Autorità (provv. 28 settembre 2005 doc. web n. 1180115 e comunicati stampa del 28 novembre 2001 e del 5 maggio 2005, in www.garanteprivacy.it) le informazioni relative allo stato di adozione e all´identità dei genitori biologici dell´adottato sono oggetto di una speciale protezione nell´ordinamento e che la vigente disciplina individua specificamente quali sono i presupposti perché l´adottato possa accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l´identità dei genitori biologici, delineando un percorso preordinato a tutelare, attraverso particolari procedure e l´intervento dei soggetti e delle istituzioni competenti, la personalità dell´adottato e i contesti familiari interessati (artt. 27, 28, e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184 cit.);

RILEVATO inoltre che anche nell´esercizio del diritto di cronaca e di informazione in relazione a temi ritenuti di pubblico interesse, i dati personali relativi a vicende adottive devono essere trattati in modo lecito e per scopi legittimi, nel rispetto del diritto alla riservatezza, all´identità personale e alla protezione dei dati personali (artt. 2, 11 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice”);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

CONSIDERATA la delicatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l´urgenza di fornire adeguata tutela alle persone adottate e alle famiglie adottive interessate dai trattamenti effettuati nel corso delle citate puntate del 30 marzo e 1° aprile u.s. in relazione al rischio di un pregiudizio che può loro derivare dall´ulteriore trattamento delle informazioni che riguardano la loro storia personale e familiare (ipotesi invece che, per la puntata del 10 marzo, è stata già espressamente esclusa da Rai S.p.a sulla base dell´impegno dalla stessa assunto nel corso dell´audizione del 2 aprile u.s.);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d´urgenza, nei confronti di Rai S.p.a, in qualità di titolare del trattamento, la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore trattamento – compresa l´eventuale diffusione on line- delle informazioni relative alle vicende adottive trattate nelle puntate del 30 marzo e 1° aprile 2010 della trasmissione televisiva di RAIUNO Festa Italiana, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all´esito della definizione dell´istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice;

RAVVISATA altresì la necessità di raccomandare a Rai S.p.a –considerata la già evidenziata delicatezza dei profili coinvolti da vicende quali quelle rappresentate nelle segnalazioni- di prestare particolare attenzione al rispetto delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l´identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, in contrasto con le garanzie di cui agli artt. 27 e 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche).

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) prende atto dell´impegno assunto da Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. nel corso dell´audizione del 2 aprile u.s. di non diffondere  ulteriormente la puntata di Festa italiana del 10 marzo nella parte relativa alle vicende adottive in essa trattate e unicamente per questo ritiene di non dover adottare, nelle more del completamento dell´istruttoria sul caso, un provvedimento urgente di blocco del trattamento riguardo alla citata puntata;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone in via d´urgenza nei confronti di Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore trattamento – compresa l´eventuale diffusione on line- delle informazioni relative alle vicende adottive trattate nelle puntate del 30 marzo e 1° aprile 2010 della trasmissione televisiva di RAIUNO Festa Italiana;

c) raccomanda a Rai S.p.a. –considerata la già evidenziata delicatezza dei profili coinvolti da vicende quali quelle rappresentate nelle segnalazioni- di prestare particolare attenzione al rispetto delle citate disposizioni in materia di adozione e, in particolare, di astenersi dal diffondere, in relazione a storie di genitori biologici e figli adottivi, i nomi veri, le reali date di nascita, immagini e altre informazioni idonee a permettere l´identificazione delle persone oggetto di eventuale ricerca, in contrasto con le garanzie di cui agli artt. 27 e 28 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 (e sue succ. modifiche).

Roma, 8 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli