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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Polisportiva Eschilo 1 società sportiva dilettantistica a r.l. - 16 dicembre 2009 [1714163]

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[doc. web n. 1714163]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Polisportiva Eschilo 1 società sportiva dilettantistica a r.l. - 16 dicembre 2009

Registro delle deliberazioni
Del. n. 17 del 29 aprile 2009

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 5 marzo 2008 nei confronti della Polisportiva Eschilo 1 società sportiva dilettantistica a r.l. con sede in Roma piazza Farnese n. 44, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 4512/53969 datata 20 febbraio 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 4779/53969 del 22 febbraio 2008), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 marzo 2008 dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati biometrici previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice senza avere effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il verbale n. 22 del 5 marzo 2008 con cui si è contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ribadendo di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ha evidenziato "(…) la buona fede con la quale è stata posta in essere la soluzione tecnica di accesso (ingresso nei locali mediante rilevazione dell´impronta digitale) (…)" posto che è stata resa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, un´apposita informativa, esposta in una teca visibile a tutti e che gli utenti hanno prestato il loro consenso al trattamento del dato biometerico. Peraltro, "(…) l´errore in cui è incorsa la società deriva anche dalla scarsa chiarezza della norma la quale nel descrivere all´art. 37 la tipologia dei dati sensibili (…) non considera, neanche in via analogica, una situazione quale quella oggetto di trattazione.";

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 3 novembre 2008 nel quale la società, ribadendo quanto riportato nello scritto difensivo, ha chiesto l´"(…) applicazione anche al di sotto del minimo edittale." della sanzione comminata;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione in quanto l´obbligo di notificazione del trattamento di dati biometrici sancito dall´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice prescinde dal distinto adempimento relativo all´acquisizione dell´informativa e del consenso. Si evidenzia, altresì, che la contestazione in argomento, diversamente da quanto asserito dalla società, non è riferita ad un trattamento di dati sensibili, la cui definizione è prevista dall´art. 4, comma 1 lett. d) del Codice, bensì al trattamento di dati biometrici che, per effetto dell´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice, determina, nel caso di specie, l´obbligo di notificazione al Garante, come peraltro risulta in maniera inequivoca sia nel verbale di operazioni compiute che nella contestazione della violazione amministrativa. Nel caso di specie, non ricorrono, pertanto, i presupposti per l´applicazione della disciplina prevista dall´art. 3 della legge n. 689/1981. La determinazione della sanzione applicabile, così come previsto dall´art. 11 della legge n. 689/1981, è "(…) fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (…)", senza che possa essere quantificata al di sotto del minimo edittale;

RILEVATO che l´attività svolta dalla Polisportiva Eschilo 1 società sportiva dilettantistica a r.l. configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta dall´agente e alla gravità della violazione, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su una sola testata giornalistica a livello locale, identificata ne "Italia Sera";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dr. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

alla Polisportiva Eschilo 1 società sportiva dilettantistica a r.l. con sede in Roma piazza Farnese n. 44, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura del contravventore della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Italia Sera";

INGIUNGE

alla medesima impresa di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento e dell´avvenuta pubblicazione dell´estratto dell´ordinanza;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi