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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Campolongo Hospital s.p.a. ' Centro Ebolitano di medicina fisica e riabilitazione - 16 dicembre 2009 [17...

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[doc. web n. 1714139]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Campolongo Hospital s.p.a. – Centro Ebolitano di medicina fisica e riabilitazione - 16 dicembre 2009

Registro delle deliberazioni
Del. n. 46 del 16 dicembre 2009

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza di Roma predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 giugno 2008 nei confronti di Campolongo Hospital s.p.a. – Centro Ebolitano di medicina fisica e riabilitazione, con sede a Eboli (Sa), via della Marina n. 8/12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 13022/53969 datata 4 giugno 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 13043/53969 del 4 giugno 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 giugno 2008 dai quali è risultato che, la società, tramite appositi form denominati "contattaci/modulo di contatto", "comunica con noi" e "lavora con noi" del sito Internet www.campolongohospital.it, effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, indirizzo e mail, residenza, carriera lavorativa e altre informazioni) di utenti che richiedono informazioni, senza rendere agli interessati la prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 138 del 25 giugno 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati di cui al citato art. 13 del Codice;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, asserendo che "I dati richiesti attraverso il form si limitavano ad informazioni generiche.", ha evidenziato che "Il sito internet (…) presenta alla fine del form la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati così come si evince dal verbale di operazioni compiute redatto dai funzionari." e che "(…) i dati raccolti non sono stati oggetto di trattamento.". La stessa ritiene, altresì, che nel caso di specie, sia rilevabile la carenza dell´elemento soggettivo, considerata la buona fede della società che "(…) ha provveduto ad ottemperare alla mancanza rilevata.";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha ribadito quanto dedotto nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato in quanto, l´accertata tipologia di dati trattati dalla società, diversamente da quanto asserito, è ricompresa nell´ambito della definizione di cui all´art. 4, comma 1 lett. b) del Codice. Inoltre, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, l´attività di raccolta dei dati personali degli interessati, accertata nel verbale di operazioni compiute e ribadita anche negli scritti difensivi, sostanzia un trattamento degli stessi che, per effetto dell´art. 13 del Codice, determina l´obbligo di rendere "previamente informati" gli interessati. Riguardo la citata richiesta di autorizzazione al trattamento, peraltro presente in calce al solo form di raccolta dati denominato "lavora con noi", ha la sola funzione, così come accertato nel verbale di operazioni compiute, di prefigurare la possibilità di fornire un consenso al trattamento dei dati, senza fornire alcuno degli elementi previsti dall´art. 13 del Codice. Si evidenzia, poi, che avere asseritamente ottemperato "(…) alla mancanza rilevata (…)" non esclude la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato (art. 3 l. n. 689/1981);

RILEVATO che la società ha quindi trattato i dati personali degli interessati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Interne www.campolongohospital.it, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dr. Mauro Paissan;

ORDINA

alla Campolongo Hospital s.p.a. – Centro Ebolitano di medicina fisica e riabilitazione, con sede a Eboli (Sa), via della Marina n. 8/12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi