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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Russo s.p.a. - 16 dicembre 2009 [1714126]

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[doc. web n. 1714126]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Villa Russo s.p.a. - 16 dicembre 2009

Registro delle deliberazioni
Del. n. 45 del 16 dicembre 2009

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 26 giugno 2008 nei confronti della Casa di cura Villa Russo s.p.a., con sede a Napoli, via Milano n. 94 per la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 13022/53969 datata 4 giugno 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 13043/53969 del 4 giugno 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 26 giugno 2008 dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice;

VISTA la contestazione n. 140 del 26 giugno 2008 con cui si è contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società riferisce che non tratta dati personali di cui alla lett. a) dell´art. 37 del Codice. Ha evidenziato, inoltre, che dalla corretta interpretazione delle norme, dei provvedimenti e dei pareri forniti dall´Autorità con particolare riferimento all´obbligo di cui all´art. 37, comma 1 del Codice, appare evidente che la stessa non era tenuta a effettuare la notificazione al Garante. Ciò, con particolare riferimento alla lett. b) dell´art. 37, anche in considerazione del fatto che "(…) per rilevazione non si intende la diagnosi della patologia, ma la raccolta di dati anagrafici, clinici, laboratoristici, ecc, ai fini di studio e ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biometrico", così come, peraltro, asserito nella nota n. 492 del 10 maggio 2004 dell´Associazione Italiana Ospedalità Italiana (A.I.O.P.). La società ha inoltre riferito di aver effettuato la notificazione come prevista dalla legge n. 675/1996 in data 31 marzo 1998;

VISTA la nota di seconda convocazione n. 25870/U del 25 novembre 2009, inviata mediante raccomandata A/R e regolarmente ricevuta in data 30 novembre 2009, con la quale la società è stata convocata per l´audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 senza che la stessa si presentasse nel giorno e all´ora stabiliti per essere sentita;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano solo parzialmente idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione. In primo luogo occorre evidenziare che l´istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice configura un diverso e distinto adempimento rispetto a quello già previsto dall´art. 7 della legge n. 675/1996. Sono tenuti a notificare al Garante, infatti, solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). Il comma 2 di tale articolo demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al predetto comma 1, quelli non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato e pertanto sottratti all´obbligo di notificazione (vedi provvedimento del 31 marzo 2004 e le precisazioni sulla notificazione in ambito sanitario del 26 aprile 2004, pubblicati sul sito web dell´Autorità, doc. web n. 852561 e n. 996680). Dalla nuova disciplina del Codice deriva, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante, con la conseguenza che le notificazioni inviate secondo la legge n. 675/1996 non producono effetto rispetto alla notificazione ex art. 37 del Codice. Nessuna disposizione derogatoria è stata introdotta per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004 e comunicati con le procedure previste dalla precedente normativa, per cui è stata chiara la volontà del legislatore di escludere qualsiasi eccezione (Trib. Ord. Roma - II Sez. civile Sent. n. 21836/08). Il titolare che aveva già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva, pertanto, procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che, nel caso di specie, non è stata, invece, effettuata. Rilevato, quindi, che una nuova notificazione era necessaria, occorre verificare se sussistano gli elementi per configurare l´effettuazione dei trattamenti contestati (lett. a) e b) dell´art. 37 del Codice). Al riguardo, non si rilevano in atti elementi idonei ad accertare l´effettuazione di trattamenti rientranti nella lett. a) dell´art. 37, con particolare riferimento ai dati genetici. Diversamente risultano effettuati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute in relazione alle rilevazione di malattie infettive e diffusive, sieropositività (rientranti, quindi, nella nozione di cui alla lett. b) dell´art. 37), con riferimento almeno agli esami chimico-clinici e batteriologici svolti dal laboratorio di analisi presente nella struttura. Al riguardo, si rileva che il contenuto della nota dell´A.I.O.P. n. 492 del 10 maggio 2004, citata nelle memorie difensive, veniva da prima prontamente corretto con la nota n. 16898 del 10 maggio 2004 inviata dall´Ufficio del Garante alla medesima associazione ove si precisava che con riferimento alla definizione di "rilevazione" "(…) non corrisponde affatto alla previsione legislativa che la "rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria" sia limitata ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico o biomedico.". In un secondo tempo la stessa A.I.O.P., con nota n. 205 del 3 marzo 2008 (e quindi prima dell´ispezione effettuata in data 16 giugno 2008), indirizzata alle Istituzioni Sanitarie Associate e recante in oggetto "Privacy – Suggerimenti sulla notificazione al Garante", ha rappresentato che "(…) è opportuno che, a scopo cautelativo e considerato il costo esiguo, al più presto tutte le nostre strutture effettuino la notificazione al Garante (…) accedendo al sito internet  www.garanteprivacy.it e seguendo le indicazioni ivi contenute.". Pertanto, le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione al Garante (art. 3 l. n. 689/1981);

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore, nella misura del triplo del minimo pari alla somma di trentamila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta su una testata giornalistica a livello locale, identificata nel "Corriere del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dr. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

alla Casa di cura Villa Russo s.p.a., con sede a Napoli, via Milano n. 94, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica  "Corriere del Mezzogiorno";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi