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Informazioni commerciali e dati su fallimenti di società - 7 ottobre 2009 [1674152]

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[doc. web n. 1674152]

Informazioni commerciali e dati su fallimenti di società - 7 ottobre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 15 maggio 2009 nei confronti di Cerved s.r.l. con il quale XY, non avendo ricevuto idoneo riscontro all´interpello preventivo avanzato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati relativi al fallimento della società KQ s.r.l. associati alla persona del ricorrente nei prodotti informativi forniti dalla resistente; ciò in quanto l´associazione delle informazioni relative al fallimento della società di capitali (della quale lo stesso è stato socio fino alla data del fallimento dopo aver ricoperto, fino al 1998, la carica di amministratore unico e, fino al 2000, quella di presidente del consiglio di amministrazione) avvenuto il 10 marzo 2005 non sarebbe corretta, non avendo potuto incidere il ricorrente in alcun modo, nella sua qualità di socio, nella gestione della società in questione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che tale informazione non sia presa in considerazione per la determinazione dell´indice di rischio a sé relativo, attualmente indicato come "moderato"; il ricorrente ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 10 luglio 2009 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria anticipata via fax il 12 giugno 2009 con la quale Cerved s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati non sarebbe effettuato illecitamente in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved s.r.l. in modo, a suo avviso, pertinente: la resistente, infatti, "in quanto società di informazione commerciale, è tenuta ad offrire un quadro completo di tutte le attività economiche – anche pregresse – che hanno riguardato il soggetto interessato"; e, nel caso di specie, l´informazione relativa al fallimento della società sarebbe pertinente rispetto all´informazione commerciale che riguarda il ricorrente, in ragione del fatto che lo stesso è stato socio della società, "con una partecipazione non indifferente (pari al 40%)";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 27 luglio 2009 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, lamentando l´accostamento del proprio nominativo con l´informazione (tra l´altro evidenziata in rosso nel prodotto informativo Cerved che lo riguarda) relativa al fallimento della società di cui è stato socio, accostamento a suo avviso non giustificato in ragione del regime di responsabilità proprio delle società di capitali e non supportato da alcun elemento che possa farlo comprendere;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTA quindi lecita la comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compaia, delle informazioni relative alle partecipazioni detenute e alle cariche ricoperte dallo stesso, anche in passato, che risultino da registri pubblici (e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa al suo essere stato amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione, nonché socio di KQ s.r.l.);

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento della predetta società nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali che lo riguardano concernendo un evento (peraltro pregiudizievole) accaduto a un terzo (e, in particolare, alla società di cui il ricorrente era solo socio al momento del fallimento), rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche dallo stesso ricoperte solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ.; art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) che non risulta si siano verificati nel caso di specie; ciò, ferma restando la conoscibilità dell´informazione relativa al fallimento della citata società nei prodotti informativi che direttamente la riguardano;

RITENUTO pertanto fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di KQ s.r.l. nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved s.r.l. non riguardante direttamente la medesima KQ s.r.l.);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e dispone, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice il divieto per la resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento di KQ s.r.l. nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti relativi a terzi in cui lo stesso a vario titolo compaia (e, quindi, in ogni scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved s.r.l. non riguardante direttamente la medesimaKQ s.r.l.);

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi