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Divieto all'invio di comunicazioni promozionali via posta elettronica senza consenso preventivo - 22 maggio 2009 [1621355]

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[doc. web n. 1621355]

Divieto all’invio di comunicazioni promozionali via posta elettronica senza consenso preventivo - 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dell´11 e del 24 novembre 2008 inviate rispettivamente da Ruval International S.p.A. e da Effe Studio di Fabio Favaro, con le quali è stata lamentata la ricezione di numerosi messaggi di posta elettronica indesiderati da parte dell´impresa Agro Informatica di Buracchi Gino, contenenti la promozione di diversi prodotti e servizi di soggetti terzi;

VISTE le note inviate nelle date del 9 e del 23 febbraio 2009, a seguito di specifiche richieste di informazioni dell´Autorità, con le quali Agro Informatica ha affermato, riguardo alle modalità di raccolta dei dati personali, che gli indirizzi e-mail dei suindicati segnalanti sono stati presi rispettivamente dai siti www.ruval.it e www.effestudio.it, entrambi presenti "nell´elenco di Infoimprese www.infoimprese.it di pubblico dominio";

RILEVATO che, nelle medesime note, la società ha dichiarato che ai predetti soggetti non è stata fornita espressamente l´informativa di cui all´art. 13 del Codice "in quanto la stessa è accessibile a tutti i destinatari delle (…) e-mail", né è stato richiesto il consenso al trattamento degli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, in quanto reperiti sul sito degli stessi;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede, per l´invio di messaggi di natura promozionale mediante posta elettronica, il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

CONSIDERATO che tale garanzia non viene meno neppure qualora gli indirizzi di posta elettronica "possano essere reperiti con una certa facilità in Internet", in quanto tale circostanza "non comporta il diritto di utilizzarli liberamente per inviare messaggi pubblicitari" (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840, ove è richiamata anche la decisione dell´11 gennaio 2001 - in Bollettino del Garante n. 16);

RILEVATO che, dalle stesse dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, non risulta che, nei casi di specie, sia stato richiesto, prima dell´inizio del trattamento dei dati, uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante posta elettronica, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica effettuato da Agro Informatica senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito, per stessa ammissione del titolare del trattamento, ha carattere sistematico;

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Agro Informatica un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni promozionali per mezzo della posta elettronica senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Agro Informatica un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RILEVATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare al predetto titolare del trattamento la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il Dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta all´impresa Agro Informatica di Buracchi Gino, con sede legale in Montepulciano Stazione (Siena), Via Bari, 32, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo della posta elettronica per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive all´impresa Agro Informatica di Buracchi Gino di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 19 giugno 2009.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi