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Contributo per l'acquisto di un decoder digitale e trattamento di dati personali - 21 aprile 2009 [1612009]

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[doc. web n. 1612009]

Contributo per l´acquisto di un decoder digitale e trattamento di dati personali - 21 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico del 16 aprile 2009 (prot. n. 715), così come integrata dalla successiva nota del 20 aprile 2009 (prot. n. 733);

Visto l´art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007 concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477480, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, l´intenzione di acquisire dall´Agenzia delle entrate l´elenco degli abbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone per l´anno in corso, che abbiano età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009) e un reddito nell´anno 2007 (dichiarazione 2008) pari o inferiore a diecimila euro.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 stabiliva che, per l´anno 2004, tutti gli abbonati Rai ricevessero un contributo all´acquisto di un decoder secondo la procedura disciplinata dal decreto interministeriale 30 dicembre 2003.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 927, prevede ora che il Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) possa intervenire a favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale.

Il Ministero intende erogare un contributo per l´acquisto di un decoder digitale a soggetti, residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia (nuove aree all digital 2009), che siano, in primo luogo, abbonati in regola con il pagamento del canone Rai e, inoltre, che abbiano un reddito pari o inferiore a diecimila euro e siano di età pari o superiore a 65 anni.

Il contributo verrà erogato tramite una riduzione del prezzo complessivo del decoder, effettuato direttamente nei confronti del destinatario dal rivenditore accreditato (designato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 29 del Codice), cui sarà rimborsato l´importo dal Ministero, per il tramite di Poste Italiane S.p.a. (parimenti designata responsabile del trattamento dei dati).

La convenzione stipulata con Poste Italiane dal Ministero prevede, in particolare, la realizzazione da parte della società di un apposito sito da utilizzare a cura dei rivenditori per le procedure di erogazione del contributo. Il sistema informatico realizzato permette ai rivenditori, previa apposita informativa agli interessati in ordine al trattamento dei dati personali, di verificare e identificare il destinatario del contributo attraverso l´inserimento del codice fiscale dello stesso nella maschera di interrogazione.

Secondo il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento della propria attività istituzionale è pertanto necessario acquisire i dati dei destinatari del contributo preventivamente selezionati dall´Agenzia delle entrate. Il periodo di conservazione dei dati da parte dei rivenditori sarà limitato al completamento delle procedure di rimborso da parte del Ministero delle singole pratiche, mentre Poste Italiane dovrà conservare, per ciascuna regione, i dati dei destinatari del contributo fino alla conclusione del passaggio al digitale da parte di tutte le emittenti (c.d. switch off) e alla relativa conclusione delle procedure di rimborso dei contributi nei confronti dei rivenditori.

OSSERVA

La comunicazione in esame riguarda la trasmissione da parte dell´Agenzia delle entrate al Ministero dello sviluppo economico dei dati personali riguardanti gli abbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone per l´anno in corso, che siano di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009) e che abbiano dichiarato nel 2008 (redditi 2007) un reddito pari o inferiore a diecimila euro.

La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, è ammessa se espressamente prevista da norme di legge e di regolamento oppure qualora risulti, comunque, necessaria per svolgere funzioni istituzionali; in quest´ultimo caso, il titolare deve informare preventivamente il Garante (artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice).

Nel caso in esame, pur in assenza di un´espressa previsione di legge o di regolamento, l´erogazione dei contributi in favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate tramite riduzione del prezzo complessivo del decoder richiede necessariamente la conoscenza dei dati identificativi dei soggetti destinatari.

Pertanto, allo stato degli atti, in considerazione della procedura individuata dal Ministero al fine di intervenire a favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate per diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, la comunicazione dei predetti dati risulta necessaria, ferma restando l´utilizzabilità delle predette informazioni solo nell´ambito dell´erogazione del contributo in esame.

Tuttavia, deve parimenti ritenersi che la medesima finalità possa essere utilmente conseguita anche riducendo i flussi di dati personali rispettando, così, il principio di proporzionalità nel trattamento, ed evitando così di determinare presso l´amministrazione destinataria un afflusso non pertinente ed esuberante di dati personali rispetto alla finalità stessa (artt. 11 e 19, comma 2 del Codice).

In tale quadro, i dati pertinenti e non eccedenti per il raggiungimento della finalità istituzionale perseguita vanno quindi, allo stato, individuati nel solo codice fiscale degli abbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone, che abbiano un reddito pari o inferiore a diecimila euro e età pari o superiore a 65 anni (soggetti destinatari del beneficio).

Pertanto, l´elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari del contributo, selezionati a cura dell´Agenzia delle entrate sulla base dei criteri predefiniti con apposito atto del Ministero dello sviluppo economico, potrà essere comunicato dalla stessa Agenzia direttamente a Poste italiane, quale responsabile del trattamento designata a tal fine dal medesimo Ministero.

Si ritiene necessario, inoltre, che il sistema informatico realizzato da Poste italiane assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall´allegato B al Codice, con particolare riferimento alle credenziali di autenticazione del rivenditore, già designato responsabile del trattamento dal Ministero, il quale dovrà individuare il/i soggetto/i autorizzato/i ad utilizzare il sistema informatico. Nel caso in cui il rivenditore decida di avvalersi di suoi collaboratori per l´interrogazione del sistema, tali soggetti devono essere preventivamente incaricati del trattamento (art. 30 del Codice) e indicati nel contratto da sottoscrivere in via telematica con il Ministero al fine di assicurare una corretta gestione delle credenziali di autenticazione, personali e non cedibili.

Deve altresì essere garantita la possibilità di identificare la postazione da cui viene effettuata l´interrogazione del sistema, anche attraverso l´utilizzo di un´apposita modalità di certificazione, e l´interrogazione dell´elenco dei codici fiscali dei beneficiari deve restituire risultati di tipo booleano (ad es., vero/falso).

Infine, posto che il Ministero ha individuato i tempi di conservazione dei dati dei destinatari del contributo da parte dei rivenditori e di Poste Italiane, occorre che siano altresì determinati con precisione, nel più rigoroso rispetto del principio di necessità e proporzionalità della durata, i tempi di conservazione dei dati di coloro che non hanno richiesto il contributo, tempi che non potranno, comunque, superare i termini entro i quali è possibile richiedere il beneficio economico. Di tale determinazione il Ministero deve fornire tempestiva comunicazione al Garante. In ogni caso i rivenditori e Poste italiane devono comunicare di volta in volta al Ministero l´avvenuta cancellazione delle informazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell´art. 39, comma 2, del Codice, che, al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale intervenendo a favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate con l´erogazione di un contributo per l´acquisto di un decoder digitale, i trattamenti oggetto della segnalata comunicazione possano essere effettuati limitatamente alla trasmissione da parte dell´Agenzia delle entrate -direttamente a Poste italiane, quale responsabile del trattamento designata a tal fine dal Ministero dello sviluppo economico- dei soli codici fiscali degli abbonati Rai nelle nuove aree all digital 2009, in regola con il pagamento del canone che abbiano un reddito nell´anno 2007 (dichiarazione 2008) pari o inferiore a diecimila euro ed età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2009), a condizione che:

a) il sistema informatico realizzato da Poste italiane assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall´allegato B al Codice, con particolare riferimento alle credenziali di autenticazione. Inoltre, deve essere garantita l´identificazione della postazione da cui viene effettuata l´interrogazione del sistema, anche attraverso l´utilizzo di un´apposita modalità di certificazione, e l´interrogazione dell´elenco dei beneficiari deve restituire risultati di tipo booleano (ad es., vero/falso);

b) il rivenditore individui preventivamente il/i soggetto/i autorizzato/i ad utilizzare il sistema informatico da indicare nel contratto da sottoscrivere in via telematica con il Ministero, al fine di assicurare una corretta gestione delle credenziali di autenticazione, personali e non cedibili. Eventuali collaboratori a ciò preposti devono essere preventivamente incaricati del trattamento;

c) il Ministero, nel più rigoroso rispetto del principio di necessità e proporzionalità della durata, individui i tempi di conservazione dei dati di coloro che non hanno richiesto il contributo, tempi che non potranno, comunque, superare i termini entro i quali è possibile richiedere il beneficio economico. Di tale individuazione il Ministero deve fornire tempestiva comunicazione al Garante.

d) i rivenditori e Poste italiane comunichino di volta in volta al Ministero l´avvenuta cancellazione delle informazioni.

Roma, 21 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi



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