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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Vercelli - 14 settembre 2006 [1610869]

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[doc. web n. 1610869]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Vercelli - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 45 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 20 ottobre 2004 nei confronti dell´Azienda unità sanitaria locale n. 11 di Vercelli sita in Vercelli Corso Mario Abbiate n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega di questa Autorità (n. 26333 del 15 luglio 2004), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 13 ottobre 2004 dai quali è risultato che l´azienda sanitaria tratta le seguenti tipologie di dati personali: a) dati genetici, conservati su supporti cartacei ed informatici, nonchè dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale menzionati dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b); le finalità del trattamento sono riferite alla procreazione assistita, alla prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, ad indagini epidemiologiche, a rilevazioni di malattie mentali, infettive e diffusive, a sieropositività, al monitoraggio della spesa sanitaria; considerato altresì, come dichiarato dalla parte, che detti trattamenti sono iniziati prima del 1° gennaio 2004 e che il titolare non ha effettuato la notificazione a questa Autorità ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. a) e b) del Codice;

VISTO il verbale n. 20 del 20 ottobre 2004 con cui si è contestata alla predetta Azienda unità sanitaria locale la violazione prevista dal menzionato art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Azienda ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, ed ha motivato tale condotta in quanto, avendo già effettuato la notifica ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996 (con nota prot. n. 10681 del 23 luglio 2002), l´adempimento già posto in essere dall´azienda sanitaria, doveva ritenersi valido ed idoneo all´assolvimento dell´obbligo anche ai sensi dell´art. 37 del Codice. Ciò, in considerazione del fatto che il Codice è stato emanato in forza di delega che consentiva al Governo di raccogliere in esso le disposizioni vigenti e connesse, coordinandole, con la possibilità di apportare integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurare la loro migliore attuazione. In virtù di ciò, gli artt. 37 e 38 riprenderebbero quanto in precedenza stabilito dall´art. 7 della legge n. 675/1996 confermando tale disposizione per quanto riguarda il fatto che la notificazione deve essere una ed effettuata una sola volta. Ad avviso dell´azienda, l´art. 181, comma 1, lett. c) (rubricato "altre disposizioni transitorie") del medesimo Codice sembrerebbe prevedere una rimessione in termini per i soggetti che, tenuti alla notificazione, non vi avessero provveduto nella vigenza della precedente normativa. Tale interpretazione ha fatto quindi ritenere all´azienda che non esistessero i presupposti per applicare l´art. 37 del Codice, non potendosi intendere che quest´ultimo abbia introdotto un generale obbligo di notificazione anche per i soggetti che vi avessero in precedenza già ottemperato;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b) e 38 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´azienda sanitaria nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto risulta accertata, e non è oggetto di contestazione, la circostanza che l´azienda effettua trattamenti di dati personali del tipo di quelli elencati alle lettere a) e b) dell´art. 37, comma 1. In base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). L´art. 37, comma 2, del Codice demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quelli sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 81), pur avendo previsto alcuni esoneri tra cui quello a favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo, aziende sanitarie, laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive), come altresì specificato nelle precisazioni sulla notificazione in ambito sanitario del 24 aprile 2004, pubblicate sul sito web dell´Autorità (doc. web n. 996680). Dalla nuova disciplina normativa del Codice è derivato, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante. Il titolare del trattamento che aveva già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere in via transitoria, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione entro il 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che è stata invece ritardata nel caso di specie;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel quotidiano "Il giornale nuovo del Piemonte";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

all´Azienda unità sanitaria locale n. 11 di Vercelli, sita in Vercelli Corso Mario Abbiate n. 21 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio per estratto della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. art. 163 del Codice, per estratto, per una sola volta sulle testate giornalistiche di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel quotidiano "Il giornale nuovo del Piemonte";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Vercelli" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli