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WP 41 - Parere 4/2001 sul progetto di convenzione sulla cibercriminalità del Consiglio d'Europa - 22 marzo 2001 [1609832]

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[doc. web n. 1609832]

Parere 4/2001 sul progetto di convenzione sulla cibercriminalità del Consiglio d´Europa
22 marzo 2001 - WP 41

Il 23 novembre 2001, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi a Budapest, è stata firmata da 30 Paesi la convenzione sul cybercrime, predisposta nell´ambito del Consiglio d´Europa.

Si tratta del primo strumento internazionale a carattere cogente che disciplina i crimini commessi contro o con l´ausilio di reti telematiche, che segue una Raccomandazione del 1989 del Consiglio d´Europa già attuata dall´Italia con la legge n. 547/1993 sui reati informatici.

Nell’esprimere un parere sul relativo progetto di convenzione i Garanti europei hanno manifestato preoccupazione in riferimento alle disposizioni relative ai dati di traffico, laddove, riferendosi alla conservazione e diffusione rapide di dati di traffico e di altra natura, non contemplano la possibilità, per la parte contraente cui sia presentata la richiesta di assistenza, di rifiutarsi di fornirla per motivi legati alla tutela dei dati (es.: inadeguatezza della tutela nel Paese di provenienza della richiesta), bensì soltanto per ragioni di ordine generale (ordine pubblico).

Allo stesso modo, l´imposizione dell´obbligo di conservare per almeno 60 giorni, su richiesta, dati informatici archiviati e dati relativi al traffico, al fine di consentire l´adozione di un provvedimento motivato delle autorità giudiziarie in ordine alla necessità dell´acquisizione ed alle modalità del loro utilizzo, comportano un onere per le imprese e per i privati cittadini interessati non coordinato con le disposizioni della direttiva 97/66/CE; preoccupazioni analoghe sono sollevate dalla disposizione che obbliga i fornitori di servizi a raccogliere o registrare, in tempo reale, nei limiti delle condizioni tecniche, dati relativi al traffico.

È evidente, in merito, che i consumatori non potranno nutrire una sufficiente fiducia nei servizi offerti dai fornitori, qualora non sia chiaro l´ambito dei soggetti legittimati ad accedere a dati e comunicazioni riservate, come e quando ciò sia possibile. Il Gruppo europeo ha espresso in merito l´auspicio, alla luce del forte impatto di tali disposizioni sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, che il Consiglio d´Europa consulti i propri esperti nel campo della tutela dei dati prima di definire la propria posizione sul progetto di Convenzione.

 

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