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WP 69 - Parere 1/2003 sulla memorizzazione ai fini della fatturazione dei dati relativi al traffico - 29 gennaio 2003 [1609316]

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[doc. web n.  1609316]

Parere 1/2003 sulla memorizzazione ai fini della fatturazione dei dati relativi al traffico
29 gennaio 2003 - WP 69

Con questo parere il Gruppo Articolo 29 ha inteso chiarire gli ambiti che la direttiva 2002/58/CE offre alla possibilità di derogare al principio generale fissato all´articolo 6(1) in base al quale i dati relativi al traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine della comunicazione (chiamata o connessione).

Il principio ribadito in questo parere è che i dati relativi al traffico telefonico e telematico necessari per scopi di fatturazione devono essere conservati per un periodo limitato; tale periodo, a giudizio dei garanti europei, non deve superare i 3-6 mesi, tranne casi particolari (ad esempio, qualora una fattura sia contestata dall´abbonato).

Poiché l´articolo 6(5) fissa una deroga al principio generale di cui all´articolo 6(1), esso deve essere interpretato in modo restrittivo Soltanto in casi "eccezionali e particolari" deve essere ammessa la conservazione per periodi prolungati, tenendo conto volta per volta delle circostanze specifiche.

Inoltre, per rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza, il trattamento dei dati di traffico per scopi di fatturazione deve limitarsi ai dati effettivamente "necessari". Ne deriva che, da un lato, le comunicazioni non soggette a fatturazione (ad esempio, quelle a titolo gratuito verso i cosiddetti "numeri verdi") non devono essere oggetto di trattamento; dall´altro lato, occorre valutare con attenzione la necessità di trattare dati di traffico se quest´ultimo viene pagato sulla base di importi forfetari (le cosiddette "tariffe flat"), indipendentemente dalla durata e dalla natura delle singole comunicazioni.

Le autorità hanno sottolineato di ritenere che comportamenti divergenti dai principi indicati in questo parere siano, in prima battuta, incompatibili con le disposizioni dell´UE in materia di protezione dati. L´unica eccezione è rappresentata dall´esistenza di una specifica riserva di legge: è il caso, ad esempio, delle deroghe previste in quanto "necessarie" per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa o dell´ordine pubblico, oppure per il perseguimento dei reati e le indagini penali. Tuttavia, anche in quest´ultimo caso non è ammissibile la conservazione "indiscriminata e obbligatoria" dei dati di traffico: i Garanti avevano già preso posizione contro questa eventualità in un Parere (5/2002) che è richiamato in questo documento.

 

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