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WP 143 - Ottava direttiva sulle revisioni legali dei conti Parere 10/2007 del gruppo di lavoro 'Articolo 29' - 23 novembre 2007 [1607483]

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[doc. web n. 1607483]

Ottava direttiva sulle revisioni legali dei conti Parere 10/2007 del gruppo di lavoro "Articolo 29"
23 novembre 2007 - WP 143

Con questo parere il Gruppo si è occupato della comunicazione di dati relativi alle attività di audit finanziario e contabile fra le autorità pubbliche europee competenti in materia (in Italia la Consob) e quelle di Paesi terzi. Il parere verte, in particolare, sull´art. 47 della direttiva 2006/43/Ce, ossia sulla trasmissibilità –da parte delle autorità pubbliche competenti per la vigilanza sui controlli contabili nei Paesi Ue alle omologhe autorità dei Paesi terzi– dei dati personali inseriti nella documentazione da fornire (nominativi dei revisori, nominativi di altri soggetti interessati, eventualmente dipendenti dell´azienda, ecc.). La direttiva prevede due scenari, cosiddetti di "breve periodo" (trasmissione dei dati in caso di indagini specifiche su casi di presunte irregolarità) e di "medio periodo" (invio dei dati alle autorità pubbliche competenti nel Paese terzo in riferimento ai controlli contabili standard). In base al parere il trasferimento può essere giustificato, nel primo caso, attraverso la deroga al divieto di trasferimento di dati verso Paesi terzi basata sull´art. 26, comma 1, lett. d), della direttiva 95/46/Ce (sussistenza di un interesse pubblico rilevante quale giustificazione del trasferimento). Tuttavia, tale disposizione, come già ricordato dal Gruppo nel documento del 25 novembre 2005 relativo all´interpretazione dell´art. 26(1) della direttiva 95/46/Ce (WP114), deve essere applicata e interpretata dagli Stati membri in modo restrittivo anche con riguardo alla necessità dei dati dei quali si chiede o si prevede il trasferimento. Per quanto concerne la situazione di "medio periodo", occorre garantire che negli accordi di reciprocità previsti fra le autorità competenti Ue e quelle di Paesi terzi siano soddisfatte tutte le condizioni di adeguatezza indicate nell´articolo 47(3) della direttiva 2006/43/Ce. Infine, il "regime speciale" di cui all´articolo 47(4) (trasferimento diretto da parte dei revisori contabili stabiliti in un Paese Ue alle autorità competenti del Paese terzo), per il suo carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla norma generale, deve essere meglio definito dalla Commissione con il necessario ausilio del Gruppo art. 29.

 

Documento  Ottava direttiva sulle revisioni legali dei conti Parere 10/2007 del gruppo di lavoro "Articolo 29" - 23 novembre 2007 Ottava direttiva sulle revisioni legali dei conti Parere 10/2007 del gruppo di lavoro "Articolo 29" - 23 novembre 2007 (60 Kb)