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Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 2 aprile 2009 [1605613]

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Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 2 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato in data 18 marzo con il quale la sig.ra XY, assistita dall´ avv. Stefano Radicioni, lamenta l´illecita diffusione di dati personali in relazione alle notizie stampa riguardanti l´episodio di violenza sessuale denunciato dalla stessa il 21 gennaio 2009 a Roma; visto altresì che il reclamo si riferisce ai seguenti articoli: Il Messaggero del 23 gennaio e del 6 marzo 2009, Il Tempo del 23, 24, 26, 28 gennaio, 3 e 6 marzo 2009, La Stampa del 6 marzo e La Repubblica del 12 marzo 2009, nonché alle seguenti testate giornalistiche televisive: Matrix (edizione del 24 febbraio 2009), Tg5 (edizione del 12 marzo delle 20,00) e Tg1 (edizione del 12 marzo delle 13, 30);

VISTE le deduzioni formulate da Il Messaggero S.p.a., Società Editrice Il Tempo S.p.a., Editrice La Stampa S.p.a., Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, Leggo S.p.a., R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a. e Rai-  Radiotelevisione italiana S.p.a -titolari del trattamento di dati oggetto del reclamo- e dai direttori responsabili delle relative testate giornalistiche;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È stato presentato al Garante un reclamo nel quale viene lamentata la violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alle notizie diffuse da alcune testate giornalistiche sull´episodio di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio (noto come il caso di "Primavalle").

In particolare, la reclamante –vittima della violenza- evidenzia che, nei giorni immediatamente successivi all´evento, alcuni giornali ed emittenti televisive (Il Messaggero del 23 gennaio e del 6 marzo 2009, Il Tempo del 23, 24, 26, 28 gennaio e del 3 e 6 marzo 2009 e Matrix del 24 febbraio 2009) hanno pubblicato una pluralità di informazioni relative alla stessa e alla sua sfera familiare idonee a renderla riconoscibile.  La donna inoltre lamenta che La Stampa, nell´edizione del 6 marzo, ha divulgato notizie "peraltro coperte dal segreto istruttorio, inerenti la vita privata e la sfera sessuale dell´istante che hanno gravemente violato la sua privacy" e che tali notizie sono state successivamente riprese da altre testate, in particolare, il giorno 12 marzo 2009, dal quotidiano La Repubblica, dal Tg5 e dal Tg1.

Gli editori delle testate interessate dal reclamo, in qualità di titolari del trattamento dei dati in questione contestano nel merito la fondatezza delle suesposte doglianze, obiettando che le notizie sul caso sono state fornite nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

1. Il caso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni riguardanti una persona vittima di atti di violenza.

Alla fattispecie si applica la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice).  Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. provvedimento del 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958, documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti, in www.garanteprivacy.it; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d´Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali). Tali cautele devono sussistere poi, a maggior ragione, con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attese la particolare delicatezza di tali accadimenti e la necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da simili gravi azioni criminose  (cfr. art. 734 bis cod. pen.; cfr. anche provv. Garante del 16 febbraio 2009, doc. web n. 1590076).

2. Come si può riscontrare, la vicenda a cui si riferisce il reclamo è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di informazione, sia a livello locale che nazionale. D´altra parte, la rilevanza sociale dell´episodio, sia in ragione della gravità dell´atto denunciato, sia perché inserito nel quadro di una serie di analoghi episodi di violenza susseguitisi a Roma nei mesi passati, giustifica la sua trattazione quale esercizio legittimo del diritto e dovere di informazione su un fatto di interesse pubblico. A ciò si aggiunga che la stessa reclamante, pur se con l´adozione di misure volte a garantirne il più assoluto anonimato, ha scelto di dare testimonianza della sua vicenda rilasciando alcune interviste.

In tale contesto può essere inquadrata anche la pubblicazione di informazioni attinenti alle indagini in atto, comprese quelle riguardanti gli elementi che l´autorità giudiziaria sta valutando ai fini della inclusione o esclusione di taluni soggetti tra i possibili autori del reato; ciò, nella misura in cui non siano informazioni coperte dal segreto ai sensi degli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale.

Sotto quest´ultimo profilo, questa Autorità, allo stato degli atti acquisiti in istruttoria, non ha elementi per ritenere comprovata la violazione del segreto di indagine prospettata nel reclamo. Quest´ultima potrà eventualmente essere verificata in altra sede, a cura della competente autorità giudiziaria alla quale spetta in ogni caso di intervenire nel caso emergano violazioni delle disposizioni che regolano il procedimento penale.

3. Premesso quanto sopra, si deve rilevare che alcuni articoli allegati al reclamo evidenziano un trattamento di dati personali effettuato in violazione delle garanzie e dei limiti posti dal Codice a tutela dei diritti fondamentali della persona e sopra richiamati.

In particolare il quotidiano Il Tempo, pur se in date diverse, ha diffuso molteplici dati relativi alla reclamante (il nome, l´età, il quartiere in cui abita, la professione svolta, il colore dei capelli, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e cognome dell´amica che l´ha soccorsa), i quali, nel loro insieme, possono considerarsi idonei a renderla identificabile anche in una cerchia abbastanza diffusa di persone. A sostegno di quanto affermato, e ad obiezione delle osservazioni formulate al riguardo da Società Editrice Il Tempo s.p.a., appare utile riportare quanto pubblicato dallo stesso giornale il quale scrive che "dopo qualche giorno anche chi non la conosceva aveva capito chi era la vittima dello stupro e davanti casa sua s´era formata la fila in segno di solidarietà" e poi aggiunge "ma anche questo è troppo" (Il Tempo.it del 6 marzo 2009).

Peraltro, oltre a rendere riconoscibili l´interessata, larga parte delle suddette informazioni non si giustificano sul piano dell´ essenzialità dell´informazione previsto dall´art. 137, comma 3, del Codice e dall´art. 6 del menzionato codice di deontologia, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda.

Sotto questo profilo si rileva che, dall´esame degli articoli allegati al reclamo, altre testate, pur trattando le medesime notizie, hanno omesso di rivelare un insieme di particolari analogo a quelli sopra descritti e/o hanno comunque usato un nome di fantasia (es. La Repubblica, La Stampa, Il Messaggero sopra citati). Cautele simili risultano essere state adottate anche nel corso dei servizi televisivi indicati nel reclamo.

4. Ciò detto, va però evidenziato che anche nell´ambito di taluni dei predetti articoli (La Stampa del 6 marzo, La Repubblica del 12 marzo)  non sono mancati dettagli indicati dalla reclamante che, ad avviso dell´Autorità, possono considerarsi non essenziali ai fini della corretta rappresentazione dei fatti. Ci si riferisce, in particolare, alla specificazione della nazionalità ("egiziano") dell´uomo con cui la reclamante avrebbe dichiarato di aver avuto un rapporto sessuale consenziente la mattina dello stesso giorno in cui si è consumata la violenza. Si tratta infatti di un´indicazione che può ritenersi non essenziale (art. 6 del codice di deontologia cit.) nel contesto complessivo della notizia che si intendeva fornire e cioè la circostanza che dalle indagini erano emersi elementi significativi che potevano anche condurre ad escludere che l´uomo sospettato di aver commesso tale atto di violenza ne fosse effettivamente responsabile.

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte possono formularsi in merito all´articolo pubblicato sul quotidiano Leggo. In particolare, la reclamante mette in rilievo che l´articolo, nel riferire sui medesimi sviluppi dell´indagine, riporta considerazioni e diffonde informazioni relative ad asserite abitudini sessuali della stessa. Al di là delle valutazioni espresse dell´autrice dell´articolo, eventualmente rilevanti sotto il profilo della diffamazione, questa Autorità ritiene che la diffusione di simili informazioni –che risultano anche tratte da dichiarazioni di terzi- si pone in contrasto con le speciali garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona (art. 11 codice di deontologia cit.). Inoltre, le stesse –indipendentemente dalla loro fondatezza o meno- riguardano comunque aspetti della vita personale della reclamante la cui conoscenza da parte dei lettori del giornale non può essere ritenuta "essenziale" ai fini della corretta comprensione della vicenda di cronaca di cui si discute la quale, allo stato, verte su una condotta che configura un reato compiuto ai danni della reclamante.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto nei confronti di Società Editrice Il Tempo s.p.a., ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione delle informazioni indicate al punto 3 idonee, anche indirettamente, a identificare la donna vittima dell´atto di violenza sessuale denunciato a Roma il 21 gennaio 2009. Tale divieto opera anche con riferimento alla diffusione tramite i siti web delle testate e va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

Ai sensi degli artt.  143, comma 1 lett. b) e 154 comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.a, Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a, Leggo S.p.a. di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4 al principio di "essenzialità dell´informazione" di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice e 6 del codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all´art. 11 del codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso.

Si fa presente che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), vieta a Società Editrice Il Tempo S.p.a. – in qualità di titolare del trattamento – ogni ulteriore diffusione, anche tramite i relativi siti web, delle informazioni indicate al punto 3 idonee, anche indirettamente, a identificare la  reclamante; in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter, del Codice;

b) ai sensi degli artt.  143, comma 1 lett. b) e 154 comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Editrice La Stampa S.p.a., Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a., Leggo S.p.a. di conformare i trattamenti di dati individuati al punto 4 al principio di "essenzialità dell´informazione" di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice e 6 del codice di deontologia e alle garanzie poste a tutela della sfera sessuale della persona di cui all´art. 11 del codice di deontologia in relazione ad eventuali nuove trattazioni del caso; in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento, si applicherà la sanzione di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 2 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi