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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Pontenure - 11 dicembre 2008

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[doc. web n. 1588192]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Pontenure - 11 dicembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 68 del 11 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 3 aprile 2007 nei confronti del Comune di Pontenure, con sede in Pontenure (Pc) via Moschini n. 16 per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Garante, in data 30 gennaio 2006 ha ricevuto una segnalazione dell´on. Tommaso Foti, in relazione a un questionario inviato, con nota n. 7433 del 14 luglio 2005, dallo stesso Comune e finalizzato alla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che dagli elementi forniti a seguito della richiesta di informazioni n. 17384/45578 del 31 agosto 2006, emerge che il Comune di Pontenure ha inviato, tramite apposita missiva, un questionario senza rendere all´interessato l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, relativamente al trattamento dei dati da raccogliere;

VISTO il verbale n. 6039/45578 del 3 aprile 2007, notificato in data 5 aprile 2007, con cui è stata contestata al predetto Comune la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con la quale il Comune, ritenendo ingiustificata la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) la nota n. 7433 del 14 luglio 2005, con la quale si è inviato il questionario finalizzato alla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, contiene tutti gli elementi previsti dall´art. 13, comma 1, del Codice, ciò anche alla luce di quanto previsto dal parere del Garante datato 3 agosto 1998;

b) poiché l´informativa agli interessati è stata resa per mezzo della nota n. 7433 del 14 luglio 2005, l´aver omesso, in buona fede, l´applicazione di una formula di rito, non può concretizzare una condotta illegittima tale da generare la violazione contestata;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 18 settembre 2007 nel quale il Comune ha ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dal Comune non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa agli interessati in quanto:

a) diversamente da quanto asserito dal Comune di Pontenure, nella nota 7433 del 14 luglio 2005, ancorché non qualificata espressamente quale informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, possono ravvisarsi alcuni elementi informativi, corrispondenti a quelli previsti dalle lettere a) e f) dell´art. 13 comma 1, del Codice. Riguardo ai restanti requisiti previsti dal medesimo comma, la nota in questione non consentiva all´interessato di conoscere compiutamente e preventivamente la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati (art. 13, comma 1, lett. b)), le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere (art. 13, comma 1, lett. c)), i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati potevano essere comunicati o che potevano venire a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati (art. 13, comma 1, lett. d)), nonché i diritti di cui all´art. 7 (art. 13, comma 1, lett. e)) che sussistono anche rispetto all´attuazione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 158/1999;

b) contrariamente a quanto asserito dal Comune, non rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13, comma 1, del Codice non sostanzia una "semplice omessa applicazione di una eventuale formula di rito", considerato che il rispetto di tutti i requisiti previsti dall´art. 13 del Codice ha una funzione non unicamente formale, ma sostanziale. Ne discende che le argomentazioni addotte dall´ente non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa (art. 3 legge n. 689/1981);

RILEVATO che l´ente ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere, nel momento della loro raccolta, l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

al Comune di Pontenure, con sede in Pontenure (Pc) via Moschini n. 16, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo ente di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1588192
Data
11/12/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca