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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. - 20 novembre 2008 [1583646]

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[doc. web n. 1583646]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 66 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 6 aprile 2007 nei confronti di Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c., con sede in Reggio Calabria, via argine destro Calopinace n. 1/O per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 6611 datata 28 marzo 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 6612 del 28 marzo 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 25 maggio 2006 dai quali si è rilevato che la società effettua trattamenti di dati sensibili;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla società a seguito dell´ulteriore richiesta di informazioni n. 20873/48236 del 30 ottobre 2006 dalla quale è emerso, tra l´altro, che l´informativa agli interessati di cui all´art. 13, relativa ai dati personali raccolti via web tramite il sito Internet www.castaldocasa.it, non specifica la finalità di svolgimento dell´attività di intermediazione immobiliare e omette di informare adeguatamente l´interessato circa la facoltà di rifiutare l´utilizzo di posta elettronica per finalità di marketing;

RILEVATO che il Garante si è pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati in data 11 gennaio 2007;

VISTO il verbale n. 6315/48236 del 6 aprile 2007, notificato in data 10 aprile 2007, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con la quale la società, rilevando l´eccessività e la sproporzione della sanzione pecuniaria applicata, ha ritenuto insussistente l´elemento psicologico per errore incolpevole essendosi rivolta a un consulente per la predisposizione del modello di informativa e avendo fatto affidamento sulla correttezza del suo operato;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa agli interessati in quanto l´entità della sanzione edittale è determinata dalla legge e, in sede di contestazione, è stata indicata correttamente, quantificando l´importo per il pagamento in misura ridotta e attenendosi ai criteri di calcolo determinati dall´art. 16, primo comma, della legge n. 689/1981; inoltre, le argomentazioni addotte circa l´errore scusabile, peraltro non supportate da atti o documenti, non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa (art. 3 legge n. 689/1981);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccogliendo dati personali anche tramite il proprio sito web e rendendo un´informativa inidonea, ai sensi dell´art. 13, come si evince dal testo presente nella schermata "richiedi informazioni gratuite e senza impegno compilando il form";

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, nella misura di euro seimila;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c., con sede in Reggio Calabria, via argine destro Calopinace n. 1/O, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli