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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Consorzio I.S.A.Co - 20 novembre 2008 [1583635]

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[doc. web n. 1583635]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Consorzio I.S.A.Co - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 65 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 24 gennaio 2007 nei confronti di Consorzio I.S.A.Co. con sede in Lecce, via Cicolella n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che Luigi Michelini, Luigi Compagnoni e Giuseppe Greco hanno presentato una segnalazione al Garante datata 13 settembre 2005 nei confronti del Consorzio I.S.A.Co. per aver ricevuto, tramite fax, materiale promozionale indesiderato inerente all’attività del consorzio stesso e che l’Autorità ha adottato un provvedimento inerente alla segnalazione in data 23 novembre 2006;

RILEVATO che dagli elementi forniti a seguito della richiesta di informazioni del Garante n. 18066 del 10 ottobre 2005 ai sensi dell’art. 157 del Codice, emerge che il consorzio utilizzava dati personali di soggetti cui inviare, tramite fax, comunicazioni di carattere promozionale, ricavandoli da elenchi telefonici pubblici e senza rendere all’interessato l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice;

RILEVATO che il Garante si è pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati in data 23 novembre 2006;

VISTA la nota n. 1334/43304 del 24 gennaio 2007, notificata in data 29 gennaio 2007, con cui è stata contestata al Consorzio I.S.A.Co. la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13 comma 4, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che il Consorzio non risulta essersi avvalso né della facoltà prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall’articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che il Consorzio I.S.A.Co. ha effettuato il predetto trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all’attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche (volume d’affari), nella somma di novemila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

al Consorzio I.S.A.Co. con sede in Lecce, via Cicolella n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo consorzio di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Lecce" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli