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Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Banca di Roma S.p.A. - 20 novembre 2008 [1583629]

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[doc. web n. 1583629]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Banca di Roma S.p.A. - 20 novembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 64 del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al nota di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 9 agosto 2007 nei confronti della Banca di Roma S.p.A. con sede in Roma, via U. Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Gianpaolo Grespan ha inviato un reclamo al Garante datato 27 marzo 2006, riguardante l´effettuazione, presso la Banca di Roma, di vari accessi abusivi alla Centrale rischi della Banca d´Italia e al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto gestiti da SIA S.p.A., al fine di verificare alcuni suoi dati personali anche unitamente al proprio coniuge;

RILEVATO che il Garante si è pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati in data 8 marzo 2007;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota del 21 giugno 2007, ha accertato che la Banca di Roma S.p.A. ha effettuato trattamenti di dati personali di Gianpaolo Grespan mediante vari accessi alla Centrale rischi della Banca d´Italia e al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto gestiti da SIA S.p.A., senza fornire una idonea informativa, in violazione dell´articolo 13 del Codice;

VISTA la nota n. 14004/47174 del 9 agosto 2007, notificata in data 29 agosto 2007, con cui è stata contestata alla predetta banca la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che la banca non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che Banca di Roma S.p.A. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un´idonea informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente per l´eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche (volume d´affari) della banca, nella misura di euro diecimila;

VISTO anche l´art. 161 del Codice che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la sanzione edittale quando, in ragione delle rilevanti condizioni economiche del contravventore, la stessa risulti inefficace;

CONSIDERATE le condizioni economiche della banca (volume d´affari), le quali inducono a ritenere congrua l´applicazione di tale coefficiente nella misura del triplo;

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare la misura della sanzione in euro trentamila;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Banca di Roma S.p.a. con sede in Roma, via U. Tupini n. 180, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima banca di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli