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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eutelia S.p.A. - 18 settembre 2008 [1559358]

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[doc. web n. 1559358]
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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eutelia S.p.A. - 18 settembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 53 del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 16 agosto 2006 nei confronti di Eutelia S.p.A., con sede in Arezzo, piazza Calamandrei n. 173,  per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Miriam Ghielmetti ha inviato una segnalazione al Garante, riguardante l´uso di un sistema automatizzato di chiamata senza l´intervento di un operatore, impiegato senza che fosse stato preventivamente ottenuto il consenso dell´interessata;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 5366 del 14 marzo 2006, regolarmente notificata a mezzo raccomandata a/r in data 17 marzo 2006, ha formulato, ai sensi dell´art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni per acquisire ogni informazione in ordine a tale utilizzo invitando Eutelia S.p.A. a fornire riscontro alla richiesta, entro il termine del 17 marzo 2006;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 13 giugno 2006, non è stato fornito tempestivo riscontro, entro la data sopraindicata, alla predetta richiesta formulata dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO il verbale n. 16903/45895 del 16 agosto 2006, notificato in data 30 agosto 2006, con cui è stata contestata a Eutelia S.p.A. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art.157, informando la società della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che la società non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle sue condizioni economiche nella misura di ventimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Eutelia S.p.A., con sede in Arezzo, piazza Calamandrei n. 173, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

a Eutelia S.p.A. di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Arezzo", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559358
Data
18/09/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

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