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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Vincenzo Cucco- 26 giugno 2008 [1547883]

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[doc. web. n. 1547883]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Vincenzo Cucco- 26 giugno 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 42 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 13 giugno 2006 nei confronti di Vincenzo Cucco, residente in Torino, via Pordenone n. 12,  per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Raul Mordenti ha inviato una segnalazione al Garante datata 10 febbraio 2005, riguardante l´invio di newsletter indesiderate al proprio indirizzo di posta elettronica dal sito www.informazionecorretta.it;

RILEVATO che l´Ufficio, con nota n. 2626 dell´8 febbraio 2006, regolarmente notificata a mezzo raccomandata A/R in data 22 febbraio 2006, ha formulato, ai sensi dell´art. 157 del Codice, una richiesta di informazioni per valutare la liceità e correttezza del trattamento di dati personali effettuato mediante l´invio di newsletter, invitando Vincenzo Cucco, quale direttore responsabile del sito Internet www.informazionecorretta.it, a fornire, entro il termine del 24 febbraio 2006, ogni informazione ed elemento in merito;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 26 maggio 2006, non è stato fornito tempestivo riscontro, entro la data sopraindicata, il riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

RILEVATO che il Garante si è pronunciato in ordine alla liceità e correttezza del trattamento dei dati in data 1° giugno 2006;

RILEVATO che Vincenzo Cucco ha fornito tardivo riscontro alle richieste formulate dal Garante ai sensi dell´art.157 del Codice solo in data 4 luglio 2006;

VISTO il verbale n. 12931/42003 del 13 giugno 2006, notificato in data 4 agosto 2006, con cui è stata contestata a Vincenzo Cucco la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art.157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 1° settembre 2006  inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nei quali, ribadendo la liceità dei trattamenti effettuati, è stato rappresentato che già in data 8 febbraio 2006 si era provveduto, a mezzo posta ordinaria, a dare riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice formulata dal Garante;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 7362/42003 del 27 aprile 2007, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 14 maggio 2007 nel quale Vincenzo Cucco ha  ribadito quanto asserito negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte da Vincenzo Cucco risultano inidonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informazione o esibizione al Garante in quanto, pur asserendo di avere dato riscontro a quanto richiesto dal Garante nella richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, con nota inviata l´8 febbraio 2006, non ha fornito alcun elemento a supporto di quanto dichiarato; rilevato dagli atti d´ufficio che tale nota non risulta pervenuta all´Autorità;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, e tenuto conto del riscontro fornito, se pur tardivamente, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Vincenzo Cucco, residente in Torino, via Pordenone n. 12, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

a Vincenzo Cucco di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Torino", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1547883
Data
26/06/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca