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Ordinanza ingiunzione nei confronti della Consulting S.p.A. - 29 maggio 2008 [1546154]

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[doc. web n. 1546154]

Ordinanza ingiunzione nei confronti della Consulting S.p.A. - 29 maggio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 28 del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 agosto 2006 nei confronti della Consulting S.p.A. con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il Dipartimento attività ispettive e sanzioni, con nota  del 20 giugno 2006, ha accertato che la predetta società ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un´attività di ricerca e selezione di figure professionali specialistiche nel settore bancario, raccogliendo dati personali esclusivamente attraverso il sito Internet www.solobanca.it richiamabile da un link posto sul sito ufficiale della medesima società, senza fornire una preventiva e idonea informativa ai sensi dell´articolo 13 del Codice;

VISTA la contestazione n. 17266/42685 del 28 agosto 2006, notificata in data 7 settembre 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha ribadito di non aver dato puntuale adempimento alle disposizioni previste dall´art. 13 del Codice, involontariamente e in buona fede, a causa di "una banale quanto deprecabile mancanza di verifica da parte della società (…)";

RITENUTO che tali argomentazioni non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa (art. 3 legge n. 689/1981);

RILEVATO che Consulting S.p.A. ha effettuato il predetto trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche (desumibile dal volume di affari risultante in atti), nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Consulting S.p.A. con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Sondrio" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1546154
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca