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Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'impresa individuale Zampetti Pasqualina - 29 maggio 2008 [1545542]

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[doc. web n. 1545542]

Ordinanza ingiunzione nei confronti dell´impresa individuale Zampetti Pasqualina - 29 maggio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 26 del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 2 agosto 2006 nei confronti dell´impresa individuale Zampetti Pasqualina, con sede in Trieste, via E. De Amicis n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. n. 196/2003,-di seguito denominato Codice-);

RILEVATO che Davide Santinoli ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 (ora, art. 145 del Codice) in data 24 novembre 2003 nei confronti della predetta impresa individuale per aver ricevuto e-mail indesiderate dal sito www.ladyambra.it e che l´Autorità, adottando una decisione sul ricorso in data 26 gennaio 2004, ha dato atto della riserva di instaurare un autonomo procedimento di controllo ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a) del Codice per verificare la correttezza e liceità del trattamento effettuato;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 3499 datata 21 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 3512 del 21 febbraio 2006), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 30 marzo 2006 dai quali è risultato che l´impresa individuale aveva inviato messaggi promozionali verso indirizzi e-mail rilevati dal data-base del forum del sito della sig.a Zampetti o prelevati da siti pubblicati in Internet;

RILEVATO che, come evidenziato nella nota interna datata 25 maggio 2006, l´impresa individuale ha effettuato trattamenti di dati personali senza fornire alcuna informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice);

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 16499/31197 del 2 agosto 2006, notificata in data 10 agosto 2006, con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione prevista dall´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 (ora, 161 del Codice), in relazione all´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora art. 13 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l´art. 39, comma 2 della legge n. 675/1996 (ora, 161 del Codice) che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecentoquarantanove euro a novemiladuecentonovantasei euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali nella misura del minimo pari alla somma di millecinquecentoquarantanove  euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´impresa individuale Zampetti Pasqualina, con sede in Trieste, via E. De Amicis n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 (ora, 161 del Codice) del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545542
Data
29/05/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca