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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Contact point s.r.l. - 26 giugno 2008 [1538618]

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[doc. web n. 1538618]

[v. altra Ordinanza ingiunzione 26 giugno 2008]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Contact point s.r.l. - 26 giugno 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 45 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 ottobre 2007 nei confronti di Contact point s.r.l., con sede in Legnano (Mi), via Giacomo Leopardi n. 9/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 3504 datata 21 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 3508 del 21 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 28 marzo 2006 circa il trattamento di dati personali, anche sensibili, utilizzati per attività di sondaggi di opinione;

RILEVATO che la società, con nota dell´8 aprile 2006, ha fornito ulteriori informazioni e inviato altra documentazione inerente alle modalità di trattamento dei dati personali relativi al sondaggio volto a rilevare il grado di soddisfazione dei residenti nel Comune di Cortemaggiore relativamente all´amministrazione comunale in carica. Dal verbale di operazioni compiute, nonché dalle ulteriori informazioni e documenti inviati, è risultato che la società ha effettuato, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. e) del Codice; considerato, altresì, che la società non risulta aver effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il provvedimento del Garante del 13 settembre 2007 che ha vietato alla società ulteriori trattamenti illeciti di dati personali del genere accertato;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 17238/42702 del 13 ottobre 2007 con cui si è contestata alla società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la società non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO, quindi, che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. e) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, nonché alle condizioni economiche dell´agente (società in liquidazione), nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione, per estratto, e per una sola volta, sulla testata giornalistica a rilievo locale, identificata ne "Il Giorno";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Contact point s.r.l., con sede in Legnano (MI), via Giacomo Leopardi n. 9/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Giorno";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli