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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Loga s.r.l. - 26 giugno 2008 [1538591]

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[doc. web n. 1538591]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Loga s.r.l. - 26 giugno 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 41 del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa effettuata in data 8 settembre 2006 nei confronti di Loga s.r.l. con sede in Taranto, piazza Fontana n. 61, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che la Polizia di Stato-Questura di Taranto-Divisione polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione, con nota n. Cat. 10/A/Div./PASI/2006 del 18 giugno 2006, ha comunicato che durante un controllo presso Loga s.r.l. veniva individuato, anche con rilievi fotografici, un impianto di videosorveglianza idoneo a identificare persone fisiche, composto da tre telecamere, due delle quali posizionate su un lato del locale ed incidenti su via Del Ponte e, una terza, posizionata su piazza Fontana (Taranto); ciò con monitor, registrazione e conservazione di immagini, senza fornire agli interessati la prescritta informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 17846/48896 dell´8 settembre 2006 con cui l´Ufficio ha contestato alla società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha sostenuto, tra l´altro, che l´impianto di videosorveglianza, al momento del controllo effettuato dalla Polizia di Stato, non era in funzione, anche in relazione al fatto che l´amministratore avrebbe dato disposizione ai dipendenti di non attivare l´impianto in assenza della prescritta informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTA la richiesta di audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione n. 14245/44614 del 3 luglio 2006, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO l´appunto datato 10 gennaio 2008 nel quale viene dato atto della rinuncia, da parte della società, all´audizione richiesta;

RITENUTO che le generiche deduzioni difensive sviluppate dalla società in riferimento peraltro al solo momento del controllo non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato; rilevato in particolare che: a) i rilievi fotografici effettuati dalla Polizia di stato comprovano (foto n. 4), la funzionalità dell´impianto in questione consentendo anche di distinguere chiaramente, unitamente alle immagini riprese dalle telecamere, data e ora di effettuazione delle riprese durante il controllo; b) l´idoneità delle immagini a consentire l´identificabilità è specificamente accertata (pagina 2) nella predetta nota della Questura;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza senza rendere l´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, che poteva essere fornita anche in forma semplificata tenendo conto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti in materia di videosorveglianza adottati da questa Autorità il 20 novembre 2000 e il 29 aprile 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web nr. 31019 e nr. 1003482);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati con particolare riguardo all´opera svolta dall´agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alle condizioni economiche (desumibili dal volume di affari risultante in atti), nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Loga s.r.l. con sede in Taranto, piazza Fontana n. 61, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Taranto" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli