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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Difensore Sanitario Onlus (Varese) - 8 novembre 2007 [1525250]

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[doc. web n. 1525250]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Difensore Sanitario Onlus (Varese) - 8 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 54 dell´8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 12 dicembre 2005 nei confronti del Difensore sanitario Onlus con sede in Varese, via Grandi n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

 RILEVATO che il predetto Ufficio, con la collaborazione del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione dell´ordine di servizio n. 17399/34683 del 28 settembre 2005, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 29 settembre 2005 dal quale è risultato che, tra l´anno 2002 e l´anno 2004, il Difensore sanitario, in qualità di titolare del trattamento, ha trattato dati personali, anche di natura sensibile, tramite schede riassuntive, fogli dattiloscritti e manoscritti nei quali sono riportati dati di natura anagrafica e sanitaria degli interessati, al fine di prestare consulenza e assistenza in relazione a pratiche o richieste in ambito sanitario;  considerato altresì, come emerso dagli accertamenti, che a fronte dei dati raccolti nel periodo di tempo sopra specificato, non risulta essere stata fornita agli interessati un´informativa idonea nelle forme previste dall´art. 13 del Codice, essendosi provveduto a predisporla solo a partire dal settembre 2005;

 VISTO il verbale n. 21650/43501 del 12 dicembre 2005, notificato in data 2 gennaio 2006, con cui è stata contestata al predetto Difensore sanitario la violazione prevista dall´art. 161 del Codice in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dal Difensore sanitario ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 3527 del 21 febbraio 2006, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 24 febbraio 2006 nel quale il Difensore sanitario ha ribadito di non aver dato puntuale adempimento alle disposizioni in materia di informativa, sostenendo che non sono stati mai effettuati trattamenti di dati personali degli interessati (i quali, a fronte di iniziative promozionali quali conferenze o volantinaggio, avrebbero richiesto consulenza e assistenza in relazione a pratiche o richieste in ambito sanitario) e ritenendo pertanto che le schede riassuntive ed i fogli dattiloscritti e manoscritti, menzionati nel verbale di operazioni compiute del 29 settembre 2005, erano "meri appunti utilizzati come punto di riferimento dalle persone che avevano operato il primo contatto con gli interessati, al fine di fissare il successivo appuntamento";

RILEVATO che il Difensore sanitario, tra l´anno 2002 e l´anno 2004, ha effettuato trattamenti di dati personali anche sensibili (art. 4 comma 1, lett. a), b) e d) del Codice) per mezzo di schede riassuntive, fogli dattiloscritti e manoscritti al fine di prestare consulenza e assistenza in relazione a pratiche o richieste in ambito sanitario, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dal Difensore sanitario non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa agli interessati con cui si è dato avvio al procedimento; considerato in particolare che l´art. 4, comma 1, del Codice definisce:

alla lett. a), quale "trattamento", "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l´ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione, la consultazione, l´elaborazione, la modificazione, la selezione, l´estrazione, il raffronto, l´utilizzo, l´interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati";

alla lett. b), quale "dato personale", "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";

alla lett. d), quali "dati sensibili", "i dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";

RILEVATO che i documenti acquisiti con il verbale di operazioni compiute del 29 settembre 2005 dimostrano, considerate le norme sopra richiamate, l´effettivo trattamento di dati, anche di natura sensibile, effettuato dal Difensore sanitario tra l´anno 2002 e l´anno 2004;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione di cui all´art. 13, nei casi di dati sensibili, con la sanzione amministrativa di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di cinquemila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Difensore sanitario Onlus con sede in Varese, via Grandi n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Difensore sanitario di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Varese" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525250
Data
08/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca