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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Universo multimediale s.r.l. - 15 novembre 2007 [1525211]

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[doc. web n. 1525211]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Universo multimediale s.r.l.- 15 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 61 Ter del 15 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 12 dicembre 2005 nei confronti di Universo multimediale s.r.l. con sede in Taranto, via Anello San Cataldo 11B - frazione San Vito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 27270 del 30 luglio 2004) e su delega di questa Autorità (n. 27261 del 30 luglio 2004), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 14 settembre 2004 dai quali è risultato che la società, dal settembre dell´anno 2003,  effettua, in qualità di titolare,  trattamenti di dati personali mediante la raccolta di dati personali di minori presso scuole elementari, distribuendo agli stessi volantini nei quali si è invitati a fornire i propri dati anagrafici, oltre alla sottoscrizione di un genitore, con finalità promozionali e di commercializzazione di prodotti multimediali;

VISTO il verbale n. 21643/33312 del 12 dicembre 2005, notificato in data 20 dicembre 2005, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la società non risulta avere effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che la Universo multimediale s.r.l., dal settembre dell´anno 2003, risulta aver effettuato trattamenti di dati personali finalizzati alla promozione e commercializzazione dei propri prodotti (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, per mezzo di volantini, distribuiti presso le scuole elementari, nei quali i minori erano invitati a fornire i propri dati anagrafici, oltre alla sottoscrizione di un genitore;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di trattamenti che presentino rischi specifici ai sensi dell´art. 17 del Codice stesso o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali (iniziato nel 2003 e implicante numerosi contatti con minori e, successivamente, telefonici), nella misura del minimo pari alla somma di cinquemila/00 euro;
VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Universo multimediale s.r.l. con sede in Taranto, via Anello San Cataldo 11B - frazione San Vito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Taranto" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525211
Data
15/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca