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Provvedimento del 24 aprile 2008 [1519631]

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[doc. web n. 1519631]

Provvedimento del 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 gennaio 2008 da Guido Meneghetti, rappresentato e difeso dall´avv. Simone Zancani presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti dell´Azienda socio sanitaria locale n. 10 "Veneto Orientale", con il quale il ricorrente, avendo prestato servizio in qualità di medico-chirurgo presso la U.O. di Pronto soccorso dell´Ospedale di San Donà di Piave nel "periodo compreso tra il 1° aprile 1999 e il 28 febbraio 2003", ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento a quelli "afferenti la propria presenza sul luogo di lavoro con indicazione dell´orario" nel suddetto periodo;

RILEVATO che l´interessato ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 13 marzo 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2008 con la quale l´Azienda resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente al quale è stata anche trasmessa copia dei fogli di rilevazione presenze relativi al periodo in cui il dott. Meneghetti ha prestato servizio;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Azienda socio sanitaria locale n. 10 "Veneto Orientale" in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 250 euro, a carico dell´Azienda socio sanitaria locale n.° 10 "Veneto Orientale", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli