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Provvedimento del 25 marzo 2008 [1519550]

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[doc. web n. 1519550]

Provvedimento del 25 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Carmela Foti a Tele2 Italia S.p.A. con la quale l´interessata (anche a seguito della contestata ricezione di "bollettini prestampati per il preteso pagamento di servizi telefonici" mai richiesti) ha sollecitato la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ha chiesto di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato/i, del/i responsabile/i del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e si è altresì opposta al trattamento dei medesimi dati per finalità promozionali e commerciali, lamentando, in particolare, di continuare a ricevere numerose telefonate finalizzate a promuovere i servizi telefonici offerti dalla resistente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 dicembre 2007 nei confronti di Opitel S.p.A. (già Tele2 Italia S.p.A.), con il quale Carmela Foti, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 13 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 gennaio 2008 con la quale la società resistente, nel riscontrare le predette richieste, ha sostenuto che: a) il trattamento dei dati dell´interessata sarebbe stato effettuato per  "l´attivazione del servizio di preselezione automatica Tele2 sull´utenza (…)" intestata alla ricorrente (richiesto telefonicamente dall´interessata in data 22 novembre 2006); b) successivamente, "in qualità di cliente Tele2, nel corso del gennaio e del marzo 2007, la ricorrente è stata contattata ... al fine di proporle la migrazione dal servizio Tele2 di preselezione automatica a quello di operatore unico (…) e ... l´attivazione ... è stata effettuata solo a seguito di valida registrazione telefonica del consenso, come da allegata registrazione vocale";

RILEVATO che il titolare del trattamento ha sostenuto che, "in ogni caso, a seguito della richiesta di disattivazione del servizio (datata 18 maggio 2007), ha provveduto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dai sistemi informatici dei clienti attivi Opitel ... ed ha inserito la relativa utenza telefonica tra le utenze che non possono essere contattate per finalità promozionali né da Opitel, né dai call center di cui la stessa si avvale";

VISTA la nota datata 12 febbraio 2008 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto ribadendo di aver ricevuto telefonate a scopo promozionale da parte della società resistente anche anteriormente alla data del 22 novembre 2006 e sostenendo, in particolare, che "nessun valido contratto di abbonamento è stato stipulato con la resistente" in quanto l´interessata non avrebbe mai ricevuto il modulo di conferma del contratto e, "a maggior ragione, non ha mai provveduto a ritrasmetterlo e/o a sottoscriverlo";

VISTA la nota anticipata via fax il 3 marzo 2008 con la quale Opitel S.p.A. ha ribadito che "i dati relativi alla ricorrente sono stati acquisiti solamente in data 22 novembre 2006 a seguito della loro comunicazione effettuata da parte di uno dei call center che forniscono servizi di chiamate in outbound a favore di Opitel" e ha sostenuto che "il contenuto della conversazione telefonica registrata non può lasciar dubbi in merito al fatto che la registrazione in oggetto comportasse la conclusione del contratto";

RILEVATO che nella medesima nota la resistente ha peraltro precisato "di aver provveduto ad impartire ordine di stampa ed invio della documentazione contrattuale…in data 29 marzo 2007", documentazione che risulterebbe inoltrata a Poste Italiane S.p.A. per la successiva spedizione all´interessata;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito, seppure dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, sostenendo in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver adottato le misure idonee a impedire l´ulteriore inoltro di comunicazioni promozionali alla ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 25 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli