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Provvedimento del 24 aprile 2008 [1514759]

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[doc. web n. 1514759]

Provvedimento del 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 17 gennaio 2008, presentato da Emanuele Albanese, rappresentato e difeso dall´avv.to Alessandro Palmigiano, nei confronti di Banca popolare di Lodi S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi a un´apertura di credito e a un contratto di conto corrente ad esso intestato (nonchè a tutte le informazioni di tipo contabile relative ai medesimi rapporti, compresi i dati di cui agli estratti conto e ai tabulati contenenti le varie appostazioni contabili e non);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax l´11 febbraio 2008 con la quale la banca resistente ha sostenuto che "con lettera del 16 novembre 2006 … la filiale interessata si sarebbe resa disponibile a fornire la documentazione richiesta solamente dietro costituzione di un adeguato fondo spese per ricerca ed archivio … ai sensi dell´art. 119, 4° comma del d.lg. 385/1993 …; ciò, in quanto nella fattispecie non si tratta di dati personali bensì di duplicati di documenti che la banca ha già periodicamente inviato al correntista all´indirizzo da esso indicato all´atto dell´apertura del conto corrente";

VISTA le note datate 21 febbraio 2008 e 19 marzo 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito di aver formulato le proprie richieste "sin dall´inizio, ex art. 7 del d.lg. n. 196/2003" e che "la richiesta conteneva anche la domanda di ottenere copia della documentazione bancaria in possesso della banca; ma ciò in quanto, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del d.lg. n. 196/2003, il riscontro alla richiesta dell´interessato può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti, se l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa";

VISTA la nota datata 25 marzo 2008 con la quale la banca resistente, nel ribadire le proprie posizioni, ha allegato "una copia dell´evidenza anagrafica presente nei nostri archivi informatici relativamente alla posizione del Sig. Albanese, dalla quale è possibile individuare quali siano i dati personali del cliente presenti nella nostra anagrafe";

RITENUTO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi a un rapporto di conto corrente e a una apertura di credito, specificamente individuati, intrattenuti dal ricorrente con Banca popolare di Lodi S.p.A.;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"; rilevato che, nel caso di specie, le istanze del ricorrente erano state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 e l´interessato poteva pertanto chiedere di accedere ai dati personali conservati in relazione ai citati rapporti contrattuali e, in particolare, ai contratti e a tutte le informazioni di tipo contabile ad essi connesse (quali, ad esempio, gli estratti conto);

CONSIDERATO che (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile o attraverso la consegna di fotocopie leggibili o attraverso l´estrazione, da archivi informatizzati, di dati che siano comprensibili (e quindi con l´indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.);

RILEVATO altresì che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, attraverso il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati allo stesso e relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dal ricorrente (ivi compresi i dati di cui agli estratti conto e ai tabulati relativi alle varie appostazioni contabili e non); ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 30 maggio 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca popolare di Lodi S.p.A. di corrispondere, entro il 30 maggio 2008, alla richiesta di accesso ai dati personali relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dal ricorrente (ivi compresi i dati di cui agli estratti conto e ai tabulati relativi alle varie appostazioni contabili e non), dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli