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Provvedimento del 2 aprile 2008 [1514316]

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[doc. web n. 1514316]

Provvedimento del 2 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 27 dicembre 2007, presentato da Carmela Foti, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero, nei confronti di Creditech S.p.A. con il quale la ricorrente, dopo aver ricevuto una comunicazione con la quale la società sollecitava il pagamento di un asserito credito vantato da Tele 2 S.p.A. nei suoi confronti, ha riproposto le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 febbraio 2008 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 21 gennaio 2008 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato alcuni dati personali della ricorrente (estremi identificativi, codice fiscale, residenza e numero di telefono), fornendo anche riscontro alle richieste volte a conoscere l´origine e le finalità del trattamento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 gennaio 2008 con la quale la ricorrente ha rilevato l´incompletezza del riscontro e ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata via fax il 28 febbraio 2008 con la quale la resistente ha sostenuto di aver fornito completo riscontro alle richieste della ricorrente, sollecitando Tele 2 S.p.A. (società per la quale il titolare del trattamento svolge attività di recupero crediti) a fornire eventuali altre indicazioni in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria;

CONSIDERATO che, nel procedimento, la società resistente non ha fornito completo riscontro alle richieste della ricorrente volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano non ancora comunicati (ivi compresi i dati relativi alla pretesa creditoria) e a conoscere le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi di eventuali responsabili designati dalla società ai sensi dell´art. 29 del Codice, nonché i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione;

RITENUTO quindi di dover accogliere il ricorso limitatamente a tali richieste e di dover ordinare a Creditech S.p.A. di fornire riscontro alla ricorrente in ordine alle stesse entro il 15 maggio 2008, dandone comunicazione a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo la società resistente fornito sufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria, avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);

RITENUTO congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO altresì, di porre tale ammontare a carico di Creditech S.p.A., in misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati ai riscontri comunque forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste della ricorrente volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano non ancora comunicati e a conoscere le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi di eventuali responsabili designati dalla società ai sensi dell´art. 29 del Codice e i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione e ordina a Creditech S.p.A. di fornire riscontro alla ricorrente in ordine a tali richieste entro il 15 maggio 2008, dandone comunicazione a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi (avendo anche l´interessata attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio), a carico di Creditech S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli