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Conservazione e lettura di immagini

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITA´ DEL TRATTAMENTO > Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi > Conservazione e lettura di immagini

Risulta legittima, in quanto rientrante nelle finalità istituzionali proprie degli organismi sanitari pubblici (v. legge n. 833/1978 e successive modifiche ed integrazioni), perché connessa all´attività di assistenza e cura dei pazienti, l´istallazione, presso i locali di un pronto soccorso e nel reparto di rianimazione di un´azienda ospedaliera, di apparecchiature di videosorveglianza, al fine rispettivamente del controllo della sicurezza dei corridoi e delle sale di attesa e per consentire il continuo monitoraggio delle condizioni dei pazienti ricoverati. Anche in considerazione del fatto che, nella specie, si verte in tema di trattamento di dati sensibili (art. 22 della legge n. 675/1996), l´istallazione di tale sistema richiede, peraltro, l´osservanza di specifiche prescrizioni poste dalla legge n. 675/1996, quali la determinazione della localizzazione delle telecamere e delle modalità di ripresa (in ottemperanza ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite fissati dall´art. 9, comma 1, lett. d)), la definizione dei soggetti (responsabile, incaricati) legittimati a trattare i dati personali, la individuazione di idonee misure di sicurezza ai sensi dell´art. 15 (al fine di evitare che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati), la fissazione di precisi parametri concernenti la eventuale conservazione delle immagini registrate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati (art. 9, comma 1, lett. e), la previsione delle forme e delle modalità di informativa agli interessati (art. 10).

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 139 [doc. web n. 40361]


Ai fini del contenimento della criminalità in particolari ambiti cittadini, possono essere concluse, tra forze di polizia ed aziende comunali di trasporto pubblico, intese dirette all´introduzione di sistemi di videosorveglianza attraverso l´installazione, in via sperimentale, di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso le fermate. A tal fine, prima dell´attivazione dei sistemi, la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa andranno fissate in aderenza alle finalità che ne hanno suggerito l´installazione, tenendo conto dei principi fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo a quelli di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti rispetto agli scopi perseguiti; inoltre, l´attività di videocontrollo, oggetto di preventiva informativa agli utenti ex art. 10 della legge n. 675/1996, dovrà permettere di cogliere in modo solo panoramico l´interno delle vetture o l´ambito delle singole fermate, in maniera da evitare non solo riprese talmente particolareggiate da risultare intrusive della riservatezza o da consentire la rilevazione di particolari non rilevanti, ma anche da impedire la violazione delle previsioni di cui all´art. 4 della legge n. 300/1970 (in riferimento alle postazioni di guida degli autisti). Infine, le immagini acquisite, accessibili in chiaro da una "stazione di lettura" sulla scorta di un sistema di "doppia chiave" congiunta (una in possesso del personale dell´azienda all´uopo preposto, l´altra in possesso dell´autorità di polizia), dovranno essere custodite - unitamente ai sistemi di lettura - con adeguati sistemi di sicurezza, e potranno essere visionate soltanto in occasione della commissione di atti criminosi ritualmente denunziati.

  • Garante 23 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 57 [doc. web n. 40899]