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Adempimento di un obbligo di legge

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Esclusione > Adempimento di un obbligo di legge

Le banche, l´Ente Poste Italiane (ora Poste italiane s.p.a., N.d.R.) e gli altri intermediari incaricati della trasmissione al Ministero delle finanze delle dichiarazioni fiscali e contributive, non sono tenuti, a tale fine, a richiedere il consenso degli interessati, trattandosi dell´adempimento di un obbligo di legge (art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996).

  • Garante 29 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 64 [doc. web n. 39057]


Le aziende speciali esercenti servizi pubblici, quali enti strumentali del Comune per la gestione dei servizi dell´ente locale (art. 23, comma 6 della legge n. 142/1990), essendo assoggettate, in quanto enti pubblici economici, al regime che la legge n. 675/1996 prevede per i soggetti privati che trattano dati personali, sono tenute all´osservanza, fra l´altro, della disposizione dell´art. 20, comma 1, lett. c), che esime tali soggetti dall´obbligo di richiedere il consenso dell´interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuato per adempiere ad una disposizione contenuta in una legge, in una norma comunitaria o in un regolamento. Si configura, quindi, come obbligo di tali aziende quello di comunicare ai consiglieri comunali i dati che questi richiedano, al fine dell´espletamento del loro mandato, nell´esercizio del generale diritto di accesso, loro conferito dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1990, ai dati contenuti negli archivi del Comune e delle aziende ed enti da questo dipendenti (fattispecie relativa alla richiesta di un consigliere comunale di conoscere i nominativi dei dipendenti dell´azienda preposti alle sedi territoriali della stessa).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 7 [doc. web n. 39348]


In linea di principio, le disposizioni della legge n. 675/1996 non incidono, né pongono ostacoli nei confronti di precise disposizioni normative in base alle quali deve essere effettuata una comunicazione di dati personali. Ne consegue che quando una norma di legge o di regolamento prevede l´obbligo per un gestore del servizio telefonico di rendere disponibili, nei confronti dell´amministrazione vigilante, talune informazioni sugli abbonati, ai fini del controllo sul corretto esercizio della concessione, la comunicazione dei dati è ammessa anche senza il consenso degli abbonati interessati, in conformità alla condizione individuata dall´art. 20, comma 1, lett. c), della legge.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 107 [doc. web n. 30851]


Ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la comunicazione dei dati relativi all´indebitamento della clientela effettuata dagli intermediari finanziari alla Centrale rischi della Banca d´Italia, in quanto dovuta per legge, non è sottoposta all´obbligo della preventiva acquisizione del consenso dei singoli interessati, cui resta preclusa la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati o di opporsi al relativo trattamento.

  • Garante 17 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 29 [doc. web n. 40907]