Dati derivanti da intercettazioni
Dati derivanti da intercettazioni
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Con riferimento alla pubblicazione su un quotidiano delle trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate nel corso di un´inchiesta giudiziaria, incombe sul giornalista il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 675/1996), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (lett. d), comma 1, art. cit.), oltre che di rispettare il parametro dell´essenzialità dell´informazione (art. 20, comma 1, lett. d)). Pur potendo riferire, anche senza il consenso dell´interessato, notizie e circostanze di natura privata, il giornalista deve quindi rispettare i limiti imposti dalla tutela della riservatezza, dell´identità personale e della dignità della persona, mantenendo il riserbo su quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario.
- Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]