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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Casi particolari > Coupon
Le società, imprese, enti, associazioni od altri organismi che procedano alla raccolta di dati attraverso coupon ricavabili da giornali, depliant, lettere e annunci pubblicitari, ovvero mediante questionari collegati a tessere di "fidelizzazione", a ricerche di mercato, a lotterie, estrazioni di premi od offerte di regali, debbono informare in modo adeguato gli interessati e acquisire il loro consapevole consenso ove ciò sia necessario in base alla legge n. 675/1996 o ad altra disposizione in materia.
Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]
Il consenso dev´essere sempre richiesto quando i dati raccolti tramite coupon abbiano natura sensibile o siano ceduti a terzi, ovvero vengano utilizzati per studi e ricerche di mercato.
Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]