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Attività sportiva

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Casi particolari > Attività sportiva

Benché la legge n. 675/1996 e le autorizzazioni del Garante vietino la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato (con l´eccezione rappresentata dalla fattispecie contenuta nell´art. 24, comma 4 della legge), tuttavia l´interessato conserva il diritto di rendere pubbliche o meno, anche per interposta persona, le proprie condizioni di salute. Pertanto, considerata la tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli atleti impegnati nelle attività agonistiche, le società sportive, oltre ad acquisire il consenso degli atleti a trattare i dati relativi al loro stato di salute, possono ottenere, a parte, la "delega" a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l´interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi una tantum ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni.

  • Garante 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035]


Il consenso reso dall´atleta alla società sportiva di cui fa parte a trattare i dati sensibili che lo riguardano, e a comunicare o diffondere quelli comuni, deve essere acquisito sulla base di un´idonea informativa, che renda chiare le circostanze indicate nell´art. 10 della legge n. 675/1996, specie sulle finalità e modalità del trattamento, sull´ambito di diffusione dei dati e sui diritti spettanti ai sensi dell´art. 13 della legge. Il mero inserimento dell´informativa nei c.d. regolamenti federali non risulta idoneo a consentire all´interessato di rilevare con evidenza ed immediatezza le informazioni essenziali sul trattamento dei dati, tale da permettergli di esprimere un consenso libero e consapevole.

  • Garante 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035]