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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Dottori commercialisti
Poiché l´albo professionale dei dottori commercialisti è soggetto ad un regime di comunicazione ad altre amministrazioni (art. 29 del d.P.R. n. 1067/1953) che, di fatto, ne consente una diffusa conoscibilità da parte di chiunque, ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996 l´Ordine professionale può comunicare e diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati personali in esso contenuti.
Garante 4 agosto 1997, in Bollettino n. 1, pag. 46 [doc. web n. 30843]