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Prevenzione, accertamento e repressione dei reati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Trattamenti particolari > Prevenzione, accertamento e repressione dei reati

Fermo restando l´obbligo del rispetto delle disposizioni già applicabili ex art. 4, comma 2, della legge n. 675/1996 (in particolare gli artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32 commi 6 e 7, 34 e 36 della legge), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall´art. 1, comma 1, lett. i) della legge n. 676/1996, sicché, al momento, restando esclusi tali trattamenti dall´applicazione delle altre disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali, non è possibile formulare una domanda di accesso o di cancellazione ai sensi dell´art. 13 nei confronti di organi o uffici di polizia (quali, ad esempio, un comando periferico dell´Arma dei CC); in ogni caso, resta impregiudicata la facoltà per l´interessato di segnalare al Garante eventuali inosservanze di legge o di regolamento relative ai trattamenti in questione.

  • Garante 7 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 33 [doc. web n. 39728]


L´acquisizione, da parte di una Procura della Repubblica, delle cartelle cliniche di alcuni giocatori di calcio a mezzo di personale ispettivo di un´A.S.L. è conforme ai principi sanciti dalla legge n. 675/1996, in quanto effettuato, anche per le specifiche modalità con cui si sono svolti i controlli, nell´ambito di un´attività comunque riconducibile alle ipotesi delineate dall´art. 4, comma 1, lett. e) della legge.

  • Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 37 [doc. web n. 40891]


I principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 obbligano anche gli organi di polizia e l´autorità giudiziaria a svolgere l´attività di raccolta, utilizzazione e divulgazione dei dati con modalità tali da non recare agli interessati un pregiudizio ingiustificato rispetto alle finalità perseguite. Non appare rispettosa di detti principi la divulgazione, da parte della polizia giudiziaria, attraverso organi di informazione, di alcuni dati personali (fotografie e generalità) di una prostituta, che sia stato accertato essere affetta dal virus dell´H.I.V., al fine di informare le persone che avevano avuto con la stessa rapporti a rischio, potendo la finalità informativa essere raggiunta, tenuto conto anche delle specifiche garanzie di riservatezza approntate per i soggetti sieropositivi dalla legge n. 135/1990, attraverso procedure più selettive, basate, ad esempio, sulla notizia della sieropositività di una persona che pratichi abitualmente la prostituzione in una determinata zona, accompagnata dall´istituzione di un servizio di informazione ed assistenza (es.: un numero verde) cui gli interessati potessero rivolgersi.

  • Garante 13 aprile 1999, in Bollettino n. 10, pag. 72 [doc. web n. 39077]


Le richieste di dati personali per esigenze di polizia giudiziaria sono riconducibili ai trattamenti disciplinati dall´art. 4 della legge n. 675/1996 ("Particolari trattamenti in ambito pubblico"), sia quando sono formulate nell´ambito di attività delegate dall´Autorità giudiziaria (art. 4, comma 1, lett. d)), sia quando derivano da un´attività investigativa o d´indagine di iniziativa degli organi di polizia (art. 4, comma 1, lett. e) e artt. 347 e ss. c.p.p.); ad esse, pertanto, deve darsi corso in base alle relative norme del codice di procedura penale.

  • Garante 6 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 69 [doc. web n. 41762]


La notifica di una prescrizione, impartita dall´organo di vigilanza, per l´estinzione di una contravvenzione prevista dalla normativa sull´igiene e la sicurezza sul lavoro (d.lg. n. 758/1994), in quanto effettuata per legge da un dipendente di una Asl avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, integra un trattamento di dati svolto da un soggetto pubblico per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, cui non sono allo stato applicabili, tra l´altro, gli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996. Ne consegue che l´eventuale ricorso al Garante è inammissibile.

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 41 [doc. web n. 1065234]