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Acquisizione di documentazione sanitaria da parte di società di assicurazioni

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Acquisizione di documentazione sanitaria da parte di società di assicurazioni

È improponibile l´istanza al Garante volta ad ottenere la caducazione o la disapplicazione di una clausola contrattuale relativa all´acquisizione, da parte di una società assicuratrice, delle cartelle cliniche inerenti ai sinistri denunziati; infatti, ove adìto, il Garante, ricorrendone i presupposti, ha soltanto il potere di disporre il blocco o il divieto di trattare i dati, ma non anche di incidere direttamente sul rapporto contrattuale e sugli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, la cui invalidità o esigenza di riformulazione può essere fatta valere soltanto attraverso gli appositi strumenti civilistici.

  • Garante 12 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 42 [doc. web n. 39921]


È conforme ai principi fissati dalla legge n. 675/1996 la prassi assicurativa di prendere visione e di chiedere copia dei documenti sanitari inerenti ai sinistri documentati, risolvendosi essa in operazioni di trattamento che, oltre ad essere normalmente previste nelle condizioni generali di contratto, sono necessarie per l´esecuzione delle polizze di malattia e, come tali, già considerate dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante.

  • Garante 12 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 42 [doc. web n. 39921]