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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Ministero dell´interno
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, da un assistente della Polizia di Stato, volto ad ottenere la cancellazione delle informazioni relative al suo stato di salute contenute in una nota inviata dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell´interno a due uffici del medesimo Dipartimento estranei alla vicenda oggetto della comunicazione, ove la Direzione centrale – quale responsabile del trattamento designata dal titolare, da individuarsi nel Ministero dell´interno – dia riscontro alla richiesta, comunicando di avere disposto il ritiro e la distruzione della nota.
Garante 14 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 40 [doc. web n. 1063684]