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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Preventiva adizione del giudice amministrativo
Il principio di alternatività di cui all´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, opera soltanto tra il Garante e l´A.g.o., unica autorità avente giurisdizione sulle controversie concernenti l´applicazione della legge n. 675/1996 e, segnatamente, sui diritti di cui all´art. 13; pertanto, ove l´interessato abbia preventivamente esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi innanzi al Giudice amministrativo (legge n. 241/1990), non sussistono preclusioni in relazione alla possibilità di esercitare il distinto diritto di accesso ai dati innanzi al Garante - con conseguente ammissibilità del relativo ricorso - o, in via alternativa, all´A.g.o..
Garante 17 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 72 [doc. web n. 39476]