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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancata indicazione del provvedimento richiesto
Come richiesto dall´art. 18, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 501/1998, il ricorso al Garante deve contenere, a pena di inammissibilità, l´indicazione del provvedimento richiesto all´Autorità. È quindi inammissibile il ricorso nel quale l´interessato si limiti a domandare genericamente al Garante di accertare se siano ravvisabili violazioni alla legge n. 675/1996 nel trattamento dei dati operato dal titolare.
Garante 13 settembre 1999, in Bollettino n. 9, pag. 49 [doc. web n. 40831]
Il ricorso è inammissibile quando non indica il preciso provvedimento che viene domandato al Garante, come richiesto dall´art. 18, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 501/1998 (nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare una generica istanza di verifica della legittimità dell´invio di una sollecitazione elettorale).
Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 35 [doc. web n. 41147]