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Istituti di patronato ed assistenza sociale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Istituti di patronato ed assistenza sociale

Né la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lg. n. 626/1994), né il testo unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) prevedono che gli istituti di patronato ed assistenza sociale, che hanno personalità giuridica di diritto privato (art. 1 della legge n. 112/1980), possano accedere, anche mediante presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza. Detti istituti possono, quindi, conoscere esclusivamente i dati riguardanti gli assistiti dai quali abbiano ricevuto esplicito mandato in tal senso.

  • Garante 27 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 76 [doc. web n. 39584]