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Consiglieri comunali e provinciali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Consiglieri comunali e provinciali

Il diritto previsto dall´art. 31, comma 5 della legge 8 giugno 1942, n. 142, in quanto correlato alla funzione di rappresentanza connessa al mandato elettorale, consente ai consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l´espletamento dell´incarico assunto; tale norma, pertanto, ha una ratio diversa da quella dell´art. 7 della stessa legge, che concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli enti locali, genericamente riconosciuto in favore di tutti i cittadini, singoli e associati, nonché da quella posta a base dell´art. 22 della legge n. 241/1990 che, ai fini della trasparenza dell´azione amministrativa, consente a chiunque sia portatore di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di accedere ai documenti amministrativi detenuti da amministrazioni diverse dai comuni e dalle province.

  • Garante 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 [doc. web n. 40979]


La legge n. 675/1996 non ha modificato l´art. 31 della legge n. 142/1990 - che consente ai consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l´espletamento del mandato elettorale - in quanto, tale norma, non solo enuncia un principio di trasparenza compatibile con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 43, comma 2 della legge n. 675/1996), ma rappresenta una delle disposizioni che, secondo l´art. 27 della legge n. 675/1996, permettono di trattare dati e informazioni per il perseguimento di finalità istituzionali.

  • Garante 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7 [doc. web n. 40979]


Il diritto previsto dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1942, consente ai consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l´espletamento del mandato elettorale; ne consegue che l´Azienda municipale ambiente (A.M.A.), in quanto ente strumentale del comune per la gestione di servizi pubblici (art. 23, comma 6 della legge n. 142/1990), ove espressamente richiesta da un consigliere comunale nell´esercizio dell´incarico elettorale assunto, ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 è obbligata a comunicare i nominativi dei dipendenti preposti alle proprie sedi territoriali, senza dover previamente acquisire il consenso dei singoli interessati.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 9 [doc. web n. 42144]


Le aziende speciali esercenti servizi pubblici, quali enti strumentali del comune per la gestione dei servizi dell´ente locale (art. 23, comma 6 della legge n. 142/1990), essendo assoggettate, in quanto enti pubblici economici, al regime che la legge n. 675/1996 prevede per i soggetti privati che trattano dati personali, sono tenute all´osservanza, fra l´altro, della disposizione dell´art. 20, comma 1, lett. c), che esime tali soggetti dall´obbligo di richiedere il consenso dell´interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuato per adempiere ad una disposizione contenuta in una legge, in una norma comunitaria o in un regolamento. Si configura, quindi, come obbligo di tali aziende quello di comunicare ai consiglieri comunali i dati che questi richiedano, al fine dell´espletamento del loro mandato, nell´esercizio del generale diritto di accesso, loro conferito dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1990, ai dati contenuti negli archivi del comune e delle aziende ed enti da questo dipendenti (fattispecie relativa alla richiesta di un consigliere comunale di conoscere i nominativi dei dipendenti dell´azienda preposti alle sedi territoriali della stessa).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 7 [doc. web n. 39348]


Il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - come stabilito dal combinato degli artt. 17, comma 22 della legge n. 127/1997 e 12 della legge n. 441/1992 - non fa sorgere l´obbligo di pubblicare i dati patrimoniali relativi a tali soggetti, né il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio, nei quali possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti, cessioni di stipendio, ecc.), alcune delle quali aventi anche natura "sensibile" (sussidi di cura, iscrizione sindacale, ecc.). Ne consegue che il diritto attribuito al consigliere comunale dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1990 di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza e a qualsiasi notizia od informazione utili ai fini dell´esercizio delle funzioni consiliari può, con riferimento alla materia in esame, essere altrimenti soddisfatto attraverso la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti (v. leggi n. 142/1990 e n. 127/1997 citate), l´esame dei contratti collettivi e l´accesso alle deliberazioni e alle determinazioni, concernenti indennità e altri emolumenti corrisposti, adottate dall´Amministrazione a favore dei dipendenti.

  • Garante 8 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 7 [doc. web n. 40369]


Premesso che la normativa in materia di protezione dei dati personali posta dalla legge n. 675/1996 non ha abrogato ma, anzi, ha confermato (art. 43, comma 2) le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S., va rilevato che il d.lg. 135/1999 sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici considera di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo atte a consentire l´espletamento di un mandato elettivo, quale quello dei consiglieri comunali. Peraltro, il diritto di accesso ai dati da parte dei predetti incontra un limite nel rispetto dei principi di pertinenza, essenzialità e compatibilità con la funzione perseguita, ribaditi, anche in materia di dati sensibili, dagli artt. 1 - 5 del citato d.lg..

  • Garante 8 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 5 [doc. web n. 1075036]