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Pluralità di titolari del trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Modalità di esercizio > Pluralità di titolari del trattamento

L´accertata infondatezza del ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 nei confronti del titolare del trattamento, non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge presso altri titolari o responsabili di trattamenti dei dati che lo riguardano.

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 45 [doc. web n. 40025]
  • Garante 9 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 48 [doc. web n. 42300]


Non possono essere accolte richieste di cancellazione dei dati nei confronti di titolari, che eventualmente li detengano, nei cui confronti l´interessato non abbia direttamente proposto il ricorso di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996, e che comunque non abbiano preso parte al relativo procedimento; il titolare, nei cui confronti è presentato il ricorso, non ha infatti un potere diretto di far cancellare dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari (nella specie, l´interessato ha proposto il ricorso nei confronti della società dalla quale ha ottenuto un finanziamento, chiedendo però la cancellazione dei dati trasmessi da tale società ad altro soggetto, gestore di una "centrale rischi" privata, nei cui confronti il ricorrente non ha inoltrato alcuna richiesta diretta).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 45 [doc. web n. 40025]
  • Garante 9 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 48 [doc. web n. 42300]


Nel caso in cui una pluralità di titolari effettui contestualmente distinti trattamenti di dati personali, l´interessato, ai fini del valido esercizio del diritto di accesso, è tenuto ad identificare in modo inequivoco i singoli titolari, ciascuno dei quali deve essere destinatario di apposita istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 24 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 75 [doc. web n. 38917]