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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO >Informativa > Esonero > I.s.v.a.p.
Ai sensi dell´art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 675/1996, l´I.s.v.a.p. deve ritenersi esonerato dall´obbligo d´informativa per procedere al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni spontaneamente inviate dagli interessati, trattandosi di dati non raccolti presso i predetti ed acquisiti nell´esercizio del generale potere di vigilanza sulle imprese assicuratrici attribuito dall´art. 4 della legge n. 576/1982 all´Istituto. Analogamente, non sussiste obbligo d´informativa sia nel caso in cui i dati personali siano ottenuti nel corso di ispezioni e verifiche ed attengano a soggetti diversi da quelli oggetto d´accertamento, sia allorché detti dati, afferenti ai requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali e degli azionisti, siano comunicati all´I.s.v.a.p. dalle imprese soggette a controllo secondo le previsioni di legge.
Garante 10 febbraio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 46 [doc. web n. 40931]