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| Massime tratte dai volumi: "Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003" di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante * co-autore volumi 2002 e 2003 |
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
| Indice generale 1997 - 2003 | |
PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Oggetto > Attività sportiva
Il consenso reso dall´atleta alla società sportiva di cui fa parte a trattare i dati sensibili che lo riguardano, e a comunicare o diffondere quelli comuni, deve essere acquisito sulla base di un´idonea informativa, che renda chiare le circostanze indicate nell´art. 10 della legge n. 675/1996, specie sulle finalità e modalità del trattamento, sull´ambito di diffusione dei dati e sui diritti spettanti ai sensi dell´art. 13 della legge. Il mero inserimento dell´informativa nei c.d. regolamenti federali non risulta idoneo a consentire all´interessato di rilevare con evidenza ed immediatezza le informazioni essenziali sul trattamento dei dati, tale da permettergli di esprimere un consenso libero e consapevole.
Garante 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035]