g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 marzo 2008 [1502164]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1502164]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 6 dicembre 2007, presentato da Lamezia Motori s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Iera e Davide Eros Cutugno, nei confronti di Credito Emiliano S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito la richiesta, formulata in un´istanza datata 25 agosto 2006, volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a un´apertura di credito e a un contratto di conto corrente ad essa intestato (e a tutte le informazioni di tipo contabile, compresi i dati di cui agli estratti conto relativi ai dieci anni antecedenti l´estinzione del rapporto);

RILEVATO che la ricorrente (che lamenta "l´incompletezza e non intelligibilità della documentazione" ricevuta) ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 28 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 9 gennaio 2008 con la quale la banca resistente ha sostenuto che il tipo di richieste avanzate dalla ricorrente "non può farsi rientrare all´interno dell´istituto del diritto di accesso ai dati personali bensì deve ritenersi una richiesta di copia della documentazione relativa ad operazioni bancarie, ai sensi dell´art. 119, comma 4, del d.lg. 385/1993", essendo volta, ad avviso del titolare del trattamento "ad acquisire informazioni sullo svolgimento del rapporto contrattuale…per finalità diverse da quelle di privacy";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha precisato che, per quanto attiene la documentazione già consegnata alla controparte e che questa lamenta essere stata "volutamente fotocopiata in modo sbiadito", trattasi di "documentazione risalente nel tempo che, essendo stata archiviata in modo cartaceo dalla Banca di credito cooperativo di Curinga e del Lametino, fusa per incorporazione in Credito Emiliano…, può in qualche rara occasione risultare non perfettamente leggibile";

VISTE le memorie datate 14 e 16 gennaio 2008 (quest´ultima depositata nel corso dell´audizione tenutasi in pari data presso questa Autorità), con le quali la ricorrente ha ribadito di aver formulato le sue richieste "facendo espressa menzione dell´art. 7 e ss. del Codice, contestando la mancata consegna dei contratti e la non intelligibilità degli estratti conto ricevuti";

VISTA la nota del 15 gennaio 2008 con la quale la banca resistente ha sostenuto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali non comporta l´obbligo "di fornire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, così come previsto, invece, dall´art. 119, comma 4, citato";

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 febbraio 2008 con la quale la banca resistente, ha peraltro sostenuto che "copia di tutti gli estratti conto è stata già consegnata alla ricorrente";

VISTA la nota del 18 febbraio 2008 con la quale la società ricorrente ha ribadito che la controparte "ha consegnato copie non intelligibili degli estratti di conto corrente (…), non ha comunque consegnato tutti gli estratti conto, avendo fatto decorrere i dieci anni di cui all´art. 2220 c.c. dalla presentazione dell´istanza di accesso e non dalla chiusura del rapporto (…) e non ha consegnato i contratti di conto corrente e di apertura di credito, impedendo di verificare se il trattamento dei dati personali – bancari e contabili – sia o meno avvenuto secondo le originarie convenzioni";

RITENUTO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione solo quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi a un rapporto di conto corrente e a una apertura di credito specificamente individuati;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

RILEVATO che, nel caso di specie, le istanze della ricorrente erano state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 e che la società interessata poteva pertanto chiedere di avere accesso anche a tutte le informazioni di tipo contabile riferite ai dieci anni precedenti l´estinzione del rapporto (qualora, ovviamente, ancora nella disponibilità dell´istituto di credito);

CONSIDERATO che (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RILEVATO, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile o attraverso la consegna di fotocopie leggibili o attraverso l´estrazione, da archivi informatizzati, di dati che siano comprensibili (e quindi con l´indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.);

RILEVATO altresì che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della società ricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati alla stessa (o comunicati in modo non intellegibile) e relativi ai contratti bancari di cui in premessa;

RITENUO che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 30 aprile 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Credito Emiliano S.p.A nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott.Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Credito Emiliano S.p.A. di corrispondere, entro il 30 aprile 2008, alla richiesta di accesso ai dati personali relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla società ricorrente (e non ancora comunicati alla stessa o comunicati in modo non intellegibile), dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati alla società ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Credito Emiliano S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 13 marzo 2008

L PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli