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Provvedimento del 5 marzo 2008 [1501585]

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[doc. web n. 1501585]

Provvedimento del 5 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 30 novembre 2007, presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro, ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali volta a ottenere la cessazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità commerciali e promozionali, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati o diffusi; visto che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; visto che il ricorrente ha precisato che in sede di stipulazione di un contratto di finanziamento con la citata banca aveva negato espressamente il consenso all´inoltro di comunicazioni promozionali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, con nota inviata via fax il 3 gennaio 2008, la società resistente ha sostenuto che l´inoltro di comunicazioni commerciali è stato frutto di "un errore, generatosi nelle procedura automatizzata di spedizione di materiale promozionale";

VISTO che, con la medesima nota, Deutsche Bank S.p.A. ha dichiarato di aver adottato le misure necessarie per impedire il futuro recapito, al domicilio dell´interessato, di comunicazioni di carattere promozionale, assicurando altresì di non aver comunicato a terzi per finalità commerciali i dati che lo riguardano;

VISTA la successiva nota inviata via fax il 5 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha preso atto dell´avvenuto riscontro da parte del titolare del trattamento, ribadendo la richiesta di porre a suo carico le spese del procedimento;

RITENUTO pertanto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai  sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Deutsche Bank S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto della mancanza di un tempestivo riscontro da parte della banca resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli