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Provvedimento del 15 febbraio 2008 [1501179]

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[doc. web n. 1501179]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 12 novembre 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bendin e dall´avv. Carla Raggi presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito alcune delle richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, quelle volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria datata 3 dicembre 2007 con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha in particolare confermato l´esistenza dei dati personali che lo riguardano e ha precisato che gli stessi consistono, oltre che di dati anagrafici e di altre informazioni relative all´attività economica del ricorrente medesimo, di dati relativi ai conti correnti intrattenuti con l´agenzia JK di Genova, ora estinti, alla carta Start Cash Bnl, a un atto di pignoramento presso terzi notificato alla resistente, "alla garanzia fidejussoria prestata a favore della  società ZY. (tuttora debitrice nei confronti della banca) e alla conseguente segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca d´Italia quale garante ed alla del pari conseguente classificazione della posizione ad incagli" e che, in data 4 giugno 2007, era presente nella anagrafe interna una nota, successivamente annullata, relativa "al fallimento di società…. della quale il Sig. XY risultava essere socio accomandante";

VISTA la nota inviata via fax il 7 dicembre 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività di tale riscontro, ha precisato di ritenerlo "inadeguato" in quanto "la controparte fornisce alcune indicazioni, senza fornire però tutti i dati trattati (…non elenca in concreto tutti i dati che ha trattato nei rapporti con l´esponente)" e non ha chiarito altresì, con riferimento alle modalità di trattamento, se i dati del ricorrente siano stati trattati "raffrontando o elaborando tali dati in rapporto con quelli di alcune società che B.N.L. riteneva in qualche modo collegati";

VISTO che l´interessato ha anche ribadito la richiesta di conoscere "a quali soggetti sono stati effettivamente comunicati i dati";

VISTO che con la memoria datata 14 gennaio 2008 la banca ha in parte integrato i riscontri forniti e ha precisato che le note interne relative allo stato del rapporto si riferiscono alla classificazione "a incagli" del conto corrente n. HY, al relativo passaggio a perdite definitive, vista la minima entità delle somme a debito, "senza però derubricazione dal precedente status di incagli stante lo status di fideiussore del Sig. XY (rispetto alla) Società ZY. s.r.l.";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha affermato che "il trattamento dei dati effettuato dalla Banca raffrontando o elaborando gli stessi in rapporto con quelli di altre società è da riferirsi alla circostanza per la quale il Sig. Furfaro era contemporaneamente amministratore, per un certo periodo, di varie società…" e che non risultano, in relazione al ricorrente, segnalazioni da parte della banca presso Crif, mentre sussiste una segnalazione "presso la centrale rischi della Banca d´Italia, riferita alla garanzia prestata per le esposizioni della predetta S.I.E.";

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano comunque conservati dall´istituto di credito resistente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente dati personali dell´interessato, imponendo il solo obbligo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali del richiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali altri dati relativi a terzi;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", se l´estrazione dei dati "risulta particolarmente difficoltosa";

RILEVATO che Bnl S.p.A. non ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati formulata dal ricorrente, avendo indicato alcune informazioni di tipo identificativo senza però comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con il ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente comunque detenuti dall´istituto di credito resistente e non ancora comunicati allo stesso, con particolare riguardo alle informazioni personali relative ai contratti di conto corrente  bancario (quali, ad esempio, le informazioni contenute nei relativi estratti conto);

RITENUTO che va, quindi, ordinato a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente nel corso del procedimento, nonché in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in relazione alle quali la banca resistente ha fornito un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano comunque detenuti dall´istituto di credito resistente e non ancora comunicati e ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 31 marzo 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente nel corso del procedimento, nonché in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli