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Comunicazione unica per la nascita dell'impresa - 13 marzo 2008 [1500799]

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[doc. web n. 1500799]

Comunicazione unica per la nascita dell´impresa  - 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M. -non avente natura regolamentare- in materia di comunicazione unica per la nascita dell´impresa.

Il decreto deve individuare le regole tecniche per l´attuazione delle disposizioni di legge e per l´immediato trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate, e definire le modalità di presentazione della comunicazione da parte degli interessati (art. 9, comma 7, secondo periodo, d.l. n. 7/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, l. n. 40/2007; art. 1, comma 2, dello schema).

La comunicazione unica è destinata a valere quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle fasi costitutiva, modificativa ed estintiva dell´impresa, con effetto anche a fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per il rilascio del codice fiscale e della partita Iva (art. 9, commi 2, 3 e 5 d.l. n. 7/2007; art. 5 dello schema). La comunicazione va presentata dall´interessato all´ufficio del registro delle imprese, in modalità telematica o su supporto informatico, utilizzando un apposito modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che è stato adottato in assenza del parere del Garante (art. 9, comma 1, d.l. n. 7/2007; artt. 3, comma 1, e 9 dello schema).

OSSERVA

1. Proporzionalità del trattamento dei dati

1.1. Lo schema disciplina i flussi di dati tra gli uffici del registro delle imprese e le pubbliche amministrazioni interessate, attuando quanto previsto dalle disposizioni di legge  (art. 9, commi 3, 4 e 7, d.l. n. 7/2007). In particolare si prevede che ogni camera di commercio, ricevuta dall´interessato la comunicazione unica, la trasmetta alle amministrazioni competenti unitamente ad alcuni allegati, come può desumersi dal citato d.m. 2 novembre 2007. Salvo il caso della trasmissione della comunicazione unica all´Agenzia delle entrate (art. 11, comma 3, dello schema), lo schema non chiarisce univocamente se a ciascuna amministrazione interessata debba essere trasmesso solo l´allegato di specifica pertinenza (artt. 3, comma 2, e art. 4 dello schema).

A tale riguardo, si osserva che la trasmissione da parte delle camere di commercio a dette amministrazioni dovrà avvenire nell´osservanza dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati (art. 11 del Codice).

1.2. Tra le amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione unica lo schema indica, genericamente, anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 4, comma 1, lett. f) senza che però, a differenza di quanto previsto per altre amministrazioni, risultino dagli atti indicazioni in merito al ruolo di tale Ministero nell´ambito dei procedimenti d´interesse e ai dati oggetto di trasmissione. Si richiama pertanto l´attenzione sulla necessità di rivalutare la pertinenza del coinvolgimento di tale Ministero nell´ambito dei descritti flussi di dati, alla luce delle finalità che si intendono realizzare con la comunicazione unica e con i relativi trattamenti di dati, e di mantenere il relativo riferimento nel testo solo nel caso in cui tale valutazione dia esito positivo.

2. Diffusione di dati

Si prevede che la comunicazione unica sia inserita nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e sia conservata nell´archivio degli atti e documenti delle camere di commercio, entrambi pubblici (art. 14 dello schema; art. 23 d.P.R. n. 581/1995). Poiché l´inserimento e la conservazione dei dati in tali archivi pubblici realizzerebbe una diffusione di dati personali, si evidenzia l´esigenza che tale inserimento sia previsto da una norma di legge o di regolamento che l´amministrazione dovrà specificamente individuare (art. 19, comma 3, del Codice).

3. Sicurezza dei dati

Il complesso di regole tecniche delineato nello schema prefigura un sistema di comunicazione che, a regime, sarà basato sul sistema pubblico di connettività (Spc), con il ricorso alla posta elettronica certificata (Pec) quale strumento di comunicazione con le imprese. La stessa Pec potrà essere utilizzata, nelle more della piena disponibilità dei servizi Spc, per le comunicazioni tra gli enti cooperanti (art. 9, comma 7, d.l. n. 7/2007; art. 71 d.lg. n. 82/2005; artt. 11 e 15 dello schema).

Le misure tecniche previste appaiono congrue e non presentano specifiche criticità, tenuto anche conto della tipologia di dati scambiati, tra i quali non sembrano essere compresi dati sensibili.

Dal punto di vista formale, poiché la proprietà di "immediatezza" della transazione riguarda profili diversi da quelli strettamente collegati al Codice del 2003, si invita a perfezionare l´articolo 11, comma 2, dello schema prevedendo che i collegamenti fra le amministrazioni siano effettuati "nel rispetto" del Codice, piuttosto che "ai sensi" dello stesso.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di d.P.C.M. recante regole tecniche in materia di comunicazione unica, a condizione che, nei termini di cui in motivazione:

  • lo schema sia perfezionato -oltre che con la precisazione formale di cui al punto 3 relativa alla citazione del Codice- precisando che le camere di commercio trasmettano a ciascuna amministrazione interessata la sola documentazione di specifica competenza, in relazione alle finalità che si intendono realizzare con la comunicazione unica e con i relativi trattamenti di dati (punto 1.1);
  • sia rivalutata la pertinenza del coinvolgimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell´ambito dei flussi di dati oggetto del decreto, alla luce delle specifiche finalità e dei trattamenti di dati, mantenendo il relativo riferimento nel testo solo nel caso in cui tale valutazione dia esito positivo (punto 1.2);
  • l´inserimento e la conservazione dei dati nel R.e.a. e nell´archivio degli atti di cui all´articolo 14 dello schema sia previsto da una norma di legge o di regolamento che l´amministrazione dovrà specificamente individuare (punto 2).

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli