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Provvedimento del 28 febbraio 2008 [1500713]

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[doc. web n. 1500713]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 21 novembre 2007, presentato da Anna Foresio, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Di Ruggiero, nei confronti di Findomestic banca S.p.A. con il quale la ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di residenza di alcune comunicazioni non sollecitate (volte a promuovere alcuni servizi forniti dalla resistente medesima), ha riproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati;

RILEVATO che l´interessata si è altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali e promozionali;

RILEVATO altresì che con il ricorso la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 6 dicembre 2007 con la quale il titolare del trattamento ha inviato copia di un riscontro inoltrato alla ricorrente il 27 novembre 2007, con il quale, oltre a fornire indicazioni in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, ha comunicato i dati personali della ricorrente contenuti nel contratto sottoscritto dalla stessa nel 2001, nonché informazioni contabili relative allo svolgimento del rapporto a far data dal giugno 2004;

VISTA la nota inviata via fax il 14 dicembre 2007 con la quale la ricorrente, nel lamentare l´incompletezza del riscontro in ordine ai dati personali comunicati, ha ribadito anche l´istanza volta a conoscere la logica e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 25 gennaio 2008 con la quale la resistente, nell´allegare copia degli estratti di conto relativi anche agli anni 2001-2004, ha completato il riscontro precedentemente fornito indicando anche gli estremi identificativi del responsabile designato;

VISTA la memoria dell´11 febbraio 2008 con la quale la ricorrente ha dichiarato, tra l´altro, di aver ricevuto nuovamente materiale pubblicitario dalla società resistente in occasione dell´invio dell´ultimo estratto conto relativo al mese di gennaio;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 febbraio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato di aver effettivamente sospeso il servizio di inoltro di autonome comunicazioni pubblicitarie, ma di ritenere differente "la trasmissione di una comunicazione in concomitanza con l´estratto conto", comunicazione che può avere varia natura, "sia pubblicitaria che anche semplicemente informativa" e che consiste in "semplici allegati all´estratto conto, contenuti all´interno dello stesso plico";

CONSIDERATO che, nel procedimento, la società resistente non ha fornito adeguato riscontro all´opposizione al trattamento dei dati della ricorrente a fini commerciali e pubblicitari, non avendo inibito ogni loro ulteriore trattamento per tali finalità;

RITENUTO che va pertanto ordinato a Findomestic banca S.p.A. di astenersi dall´ulteriore utilizzo dei dati della ricorrente per tali fini e di confermare l´avvenuta predisposizione di misure idonee a evitare il futuro invio alla ricorrente di materiale pubblicitario non sollecitato anche attraverso l´inserimento di allegati agli estratti conto, dandone comunicazione alla ricorrente e a questa Autorità entro il 15 aprile 2008;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo la società resistente fornito sufficiente riscontro alle stesse nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che la ricorrente non ha versato i diritti di segreteria, avendo attestato di trovarsi nelle condizioni per l´ammissione al patrocinio (artt. 76 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115);

RITENUTO congruo determinare l´ammontare delle spese inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso medesimo;

RITENUTO, altresì, di porre tale ammontare a carico di Findomestic banca S.p.A., in misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati ai riscontri comunque forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente all´opposizione al trattamento dei dati personali a fini commerciali e pubblicitari e ordina alla resistente di confermare l´avvenuta predisposizione di misure idonee a evitare il futuro invio alla ricorrente di materiale pubblicitario non sollecitato anche attraverso l´inserimento di allegati agli estratti conto, dandone comunicazione alla ricorrente e a questa Autorità entro il 15 aprile 2008;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Findomestic banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli